Vendita al dettaglio di giornali-periodici

La Legge di bilancio 2019 ha introdotto una particolare agevolazione fiscale per le edicole. L’articolo 1, commi 806-809 presenta infatti una nuova fattispecie di credito di imposta, valevole per gli anni 2019 e 2020, destinata agli esercenti attività commerciali che operano nel settore della vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici e ai punti vendita non esclusivi, a condizione che rappresentino l’unica edicola nel Comune di riferimento.

Il Dpcm 31 maggio 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 luglio 2019, stabilisce le regole per l’applicazione del suddetto credito di imposta.

L’agevolazione spetta nella misura massima di 2.000 euro in relazione a ciascun punto vendita e lo stesso deve essere parametrato agli importi che gli esercenti interessati pagano a titolo di Imu, Tasi, Cosap e Tari con riferimento ai locali dove si svolge l’attività.

Per gli esercenti che operano come unico punto vendita esclusivo nel territorio comunale possono essere calcolate anche, per la quantificazione dell’agevolazione, le spese per la locazione al netto dell’Iva.

Per l’individuazione di tali ultimi soggetti, la Legge di bilancio per il 2019 rinvia a quanto previsto dal D.Lgs. 170/2001, il quale dispone che possono esercitare l’attività di vendita della stampa quotidiana e periodica, in regime di non esclusività, le seguenti tipologie di esercizi commerciali:

  • rivendite di generi di monopolio
  • rivendite di carburante e di oli minerali
  • bar, inclusi quelli posti nelle aree di servizio delle autostrade e all’interno di stazioni ferroviarie, aereoportuali e marittime
  • strutture di vendita non specialistiche
  • esercizi adibiti prevalentemente alla vendita di libri e prodotti equiparati, con un limite minimo di superficie di mq. 120.

Per fruire del beneficio, gli esercenti devono presentare un’apposita domanda in via telematica utilizzando il modello, che verrà reso disponibile sul sito internet del Dipartimento per l’informazione e l’editoria della presidenza del Consiglio dei Ministri nel mese di settembre di ciascuno dei due anni agevolati, e allegando:

  • la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà
  • la certificazione rilasciata dal Comune in cui viene svolta l’attività.

Il Dipartimento per l’informazione e l’editoria pubblicherà sul proprio sito, entro il 31 dicembre di ogni anno a cui si riferisce l’agevolazione, l’elenco dei soggetti ammessi al credito e l’importo riconosciuto per ciascun richiedente e lo trasmetterà all’Agenzia delle Entrate, ai fini dell’attività di monitoraggio e controllo della corretta fruizione dell’agevolazione concessa.

Il credito d’imposta deve essere utilizzato esclusivamente in compensazione (ai sensi dell’articolo 17 D.Lgs. 241/1997), utilizzando il modello di versamento F24 a partire dal quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione dell’elenco dei soggetti beneficiari.

Questi ultimi, inoltre, devono indicare le somme da portare in compensazione nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui viene concesso il credito e in quelle relative ai periodi di imposta successivi fino a quello nel corso del quale si conclude l’utilizzo.

Il credito d’imposta in esame ricalca l’analoga agevolazione introdotta dalla Legge di bilancio per il 2018 a favore delle librerie (articolo 1, commi 319-321, L. 205/2017). Anche in tal caso, infatti, è stato previsto il riconoscimento, a partire dal 2018, di un credito d’imposta agli esercenti attività commerciali che operano nel settore della vendita al dettaglio di libri in esercizi specializzati.

Fabrizio Tortelotti