Forfettari, le plusvalenze sono sempre irrilevanti

Con una serie di risposte agli interpelli pubblicate nei giorni scorsi, l’Agenzia delle Entrate ha affrontato una serie di problematiche riguardanti il regime forfettario. Uno dei quesiti più interessanti è contenuto nell’istanza n. 391 del 7 ottobre 2019 che ha riguardato la conferma circa l’irrilevanza della plusvalenza. Ecco nel dettaglio l’analisi formulata dagli esperti del fisco.

L’istante presentava il suo caso riguardante l’estromissione agevolata di un immobile strumentale di categoria catastale A10, acquistato nel corso del 1984. Dal 1° gennaio 2019 il contribuente applica il regime forfettario sussistendone i requisiti, tra i quali il conseguimento nel periodo precedente di ricavi di ammontare non superiore a 65.000 euro e intende avvalersi dell’agevolazione ponendo in essere i conseguenti comportamenti concludenti tra cui l’emissione dell’autofattura, l’annotazione sui registri e la compilazione del quadro RQ del modello Redditi 2020. I dubbi del contribuente concernono la rilevanza o meno della plusvalenza riferita all’estromissione del bene dalla sfera imprenditoriale a quella personale nonché gli adempimenti relativi per il perfezionamento dell’operazione.

I tecnici del fisco confermano che le ultime novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2019 hanno riguardato soprattutto l’innalzamento della soglia di accesso nonché la riformulazione di alcune cause ostative estendendo di fatto l’applicazione del regime forfettario. D’altra parte quelle novità non hanno alcuna influenza per la soluzione del caso in esame. Resta così confermato che nel regime forfettario la determinazione del reddito non risente in alcuna maniera delle plusvalenze e delle minusvalenze che continuano ad essere irrilevanti.

Analizzando il documento di prassi è possibile convincersi dell’interpretazione letterale adottata dall’Agenzia delle Entrate laddove con riferimento all’art 1, comma 64, della L. n. 190/2014 prevede che “I soggetti di cui al comma 54 determinano il reddito imponibile applicando all’ammontare dei ricavi o dei compensi percepiti il coefficiente di redditività nella misura indicata nell’allegato 4 annesso alla presente legge, diversificata a seconda del codice ATECO che contraddistingue l’attività esercitata”. La norma funge da cardine al richiamo della circ. n. 10/E del 2016 nella quale si sottolinea la mancanza di “… riferimento alcuno al trattamento fiscale riservato alle plusvalenze e alle minusvalenze – la cui imponibilità era, invece, espressamente prevista nei precedenti regimi dedicati ai contribuenti di minori dimensioni dall’articolo 1, comma 104, della legge n. 244 del 2007. La mutata lettera della norma, in un’ottica di maggiore semplificazione, consente di ritenere che le plusvalenze e le minusvalenze realizzate effettuate in corso di regime non abbiano alcun rilievo fiscale, anche se riferite a beni acquistati negli anni che hanno preceduto l’adozione del regime forfetario”.

La risposta fornita intende sottolineare che l’adozione del regime forfettario neutralizza le plusvalenze e le minusvalenze rendendole irrilevanti anche se il bene strumentale è stato oggetto di ammortamento perché acquistato in un momento in cui il contribuente determinava il reddito applicando i criteri ordinari.

Tornando al quesito oggetto di interpello, si prende atto che, in vigenza del regime forfetario, dall’estromissione dei beni non deriva alcuna implicazione fiscale per quanto riguarda il realizzo di plusvalenze. Da un punto di vista pratico, poi, è possibile rifarsi alla circolare n. 39/E del 15 aprile 2008, anche se elaborata con riferimento ai soggetti che si sono avvalsi del regime dei minimi (art. 1, commi da 96 a 117, l. n. 244 del 2007) ritenendo che i contribuenti che applicano il regime cd. forfetario per il perfezionamento dell’operazione di estromissione agevolata adotteranno i seguenti adempimenti:

  • annoteranno l’estromissione nei registri tenuti fino al periodo d’imposta antecedente all’ingresso nel suddetto regime che recano iscrizione dei beni immobili interessati, in quanto esonerati dalla tenuta del registro dei beni ammortizzabili nonché dal registro degli acquisti IVA;
  • non riporteranno alcuna informazione nel quadro RQ della dichiarazione dei redditi 2020 per il periodo d’imposta 2019.

Nicolò Cipriani – Centro Studi CGN