Saldo e stralcio e rottamazione ter, fase 2: l’Agenzia comunica gli esiti

Con il comunicato stampa del 18 ottobre 2019 l’Agenzia delle Entrate-Riscossione informa che ha concluso la fase istruttoria riguardante l’esito delle domande di adesione alla definizione agevolata. Sono più di 700 mila le comunicazioni che verranno inviate dall’Agenzia entro il 31 ottobre prossimo, come prevede la norma ai sensi della L. n. 148/2018, tramite PEC (per i contribuenti che avevano indicato tale modalità) oppure raccomandata con le informazioni di rilievo legate alla richiesta presentata, gli importi dovuti e le modalità di pagamento.

Il lavoro degli Uffici ha riguardato le istanze presentate dai contribuenti che:

  • avevano aderito al “saldo e stralcio”;
  • si sono avvalsi della riapertura dei termini della rottamazione ter fino al 31 luglio 2019.

È il caso di evidenziare che l’istituto giuridico del “saldo e stralcio” concerneva i contribuenti persone fisiche che versano in una situazione di grave e comprovata difficoltà economica, ovvero quelli con un ISEE del nucleo familiare inferiore a 20 mila euro.

Per questa tipologia di agevolazione è previsto il pagamento nella misura che varia dal 16 al 35% dell’importo dovuto, già scontato di sanzioni e interessi. In particolare le somme affidate all’agente della Riscossione a titolo di capitale e interessi sono dovute in misura pari al:

  • al 16%, se l’ISEE del nucleo familiare non supera l’importo di 8.500 euro;
  • al 20%, se l’ISEE del nucleo familiare supera l’importo di 8.500 euro, ma non supera 12.500 euro;
  • al 35%, se l’ISEE è superiore a 12.500 euro e non superiore a 20.000 euro.

La “rottamazione-ter” prevede, invece, l’annullamento esclusivamente delle sanzioni e degli interessi di mora.

Le note denominate “Comunicazione delle somme dovute” predisposte dall’ Agenzia delle Entrate-Riscossione sono delle seguenti tipologie:

  1. accoglimento alla Definizione per estinzione dei carichi ai sensi della Legge n. 145/2018 (“saldo e stralcio”);
  2. diniego ai fini del “saldo e stralcio” ma accoglimento ai fini della “rottamazione-ter”, ossia la Definizione agevolata dei carichi ai sensi dell’art. 3 del Decreto Legge n. 119/2018;
  3. rigetto della dichiarazione di adesione, in quanto i carichi non rientrano nel “Saldo e stralcio” e neppure nell’ambito applicativo dell’art. 3 del Decreto Legge n. 119/2018 (“rottamazione-ter”), oppure sono già stati oggetto di una Comunicazione inviata entro il 30 giugno 2019 per la “rottamazione-ter”.

Per ciascuna delle tipologie di comunicazioni, sono previste 5 differenti lettere:

  • AT (Accoglimento totale della richiesta) comunica che tutti i debiti contenuti nella dichiarazione di adesione presentata sono definibili e riporta il calcolo di quanto dovuto;
  • AP (Accoglimento parziale della richiesta) riguarda quei contribuenti che hanno una parte degli importi da pagare in forma agevolata ma anche debiti non “rottamabili”;
  • AD è riservato alle adesioni con tutti i debiti definibili per i quali nessun importo risulta dovuto;
  • AX si riferisce ai contribuenti che hanno una parte degli importi definibili per i quali non devono pagare nulla, mentre hanno un debito residuo da pagare per debiti non “rottamabili”;
  • RI che riguarda le adesioni alla “rottamazione-ter” o al “saldo e stralcio” che vengono rigettate in quanto i debiti indicati nella dichiarazione non rientrano in nessuno dei due istituti e quindi l’importo deve essere pagato senza agevolazioni.

Nel caso in cui il contribuente abbia presentato più di una dichiarazione di adesione, l’Agente della riscossione invierà, per ciascuna, una specifica lettera.

La Comunicazione contiene inoltre i bollettini di pagamento in base alla scelta effettuata in fase di adesione:

  • per il saldo e stralcio fino a 5 rate in tre anni;
  • per la “rottamazione-ter” fino a 17 rate in cinque anni.

La scadenza della prima rata è fissata dalla legge a lunedì 2 dicembre (il 30 novembre è di sabato). Se il piano di dilazione prevede più di 10 rate, la Comunicazione di ottobre conterrà i primi 10 bollettini di pagamento mentre i rimanenti saranno inviati successivamente, prima della scadenza dell’undicesima rata.

Le pagine web dedicate all’argomento si preoccupano di ricordare che il mancato o insufficiente o tardivo versamento, oltre la tolleranza di cinque giorni prevista per legge, anche di una sola rata, determina l’inefficacia della definizione agevolata. Sarà inoltre possibile effettuare il pagamento anche solo per alcuni dei carichi compresi nella dichiarazione di adesione. In questo caso, a partire dal mese di novembre sarà disponibile un servizio sul portale www.agenziaentrateriscossione.gov.it per scaricare i relativi bollettini da utilizzare per il versamento. Per i carichi esclusi dal pagamento, invece, la definizione non produrrà effetti e Agenzia delle Entrate-Riscossione dovrà riprendere le attività di recupero.

Nicolò Cipriani – Centro Studi CGN