CED o non CED, questo è il problema

I Centri elaborazione dati e le società EDP (elaborazioni dati paghe) sono una realtà imprenditoriale/professionale che nel nostro contesto nazionale sta prendendo sempre più piede. I CED posso avere sia la forma di società (solitamente S.r.l) sia di ditta individuale. Quale attività svolgono i CED?

L’attività che i CED sono abilitati a svolgere viene definita come una registrazione pura e semplice di dati contabili, un’attività di elaborazione che consiste nella mera inserzione di dati nell’elaboratore, quindi una digitazione delle informazioni fornite dal committente.

Si tratta di attività che esulano da quelle che possono svolgere solo i professionisti abilitati iscritti ai rispettivi ordini, pertanto i CED:

  • non possono svolgere attività di consulenza fiscale, tributaria, giuslavoristica e legale;
  • non possono redigere bilanci societari.

Si evince, quindi, come detto pocanzi, che l’attività dei CED non deve essere in alcun modo collegata ad attività aventi carattere professionale o di consulenza perché queste sono di esclusiva pertinenza del professionista iscritto ad un albo professionale.

Il Ministero del Lavoro, in merito all’attività dei CED, si è pronunciato diverse volte ribadendo quali sono i limiti. Un classico esempio è il calcolo e la stampa dei cedolini paga. I CED, infatti, per poter elaborare e stampare i cedolini paga, devono avere costantemente l’assistenza di almeno un consulente del lavoro o altro professionista abilitato.

La figura del professionista abilitato all’interno dell’attività del CED è pertanto fondamentale altrimenti il CED andrebbe incontro al reato di abusivo esercizio della professione disciplinato dall’articolo 348 del codice penale, il quale prevede che “Chiunque abusivamente esercita una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da euro 103 ad euro 516 cp”.

I CED inoltre devono osservare anche le norme che riguardano l’antiriciclaggio e la privacy:

  • Per quanto riguarda la legge antiriciclaggio, vige l’obbligo di identificare la clientela, conservare le informazioni e Segnalare le Operazioni Sospette (SOS) all’Unità di Informazione Finanziaria (UIF) per prevenire l’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività illecite.
  • Per quanto attiene agli obblighi in materia di privacy, i CED devono fornire ai propri clienti l’informativa prima della raccolta dei dati e quindi devono ricevere da questi ultimi il consenso al trattamento.

Possiamo capire, quindi, che scegliere di intraprendere un’attività di CED al giorno d’oggi è possibile, ma solo osservando tutte le condizioni previste dalle diverse normative evitando così di svolgere l’attività dei professionisti abilitati senza averne le caratteristiche ed i requisiti.

Questo fattore viene preso in considerazione anche dalle compagnie assicurative che, relativamente alle Polizze RC professionali e CED, possono risarcire un eventuale sinistro solo se effettivamente rientrante nell’attività che possono realmente esercitare.

Luca Vallavanti – Centro studi CGN