Erogazione compensi amministratori: società di persone e società a responsabilità limitata a confronto

L’erogazione di compensi ad amministratore è una pratica piuttosto comune nella realtà di molte società a responsabilità limitata. Non è escluso, anche se raro, che il compenso possa essere percepito anche da amministratori di società di persone (s.a.s. e s.n.c.). Di seguito illustriamo le differenze di trattamento dei compensi amministratori nelle società di capitali e nelle società di persone e analizziamo le rilevazioni contabili da effettuare nella contabilità aziendale.

Recentemente è stato chiarito, con una sentenza della Corte di cassazione (ordinanza 03/10/2018 n° 24139), che gli amministratori delle società a responsabilità hanno diritto a ricevere un compenso per l’attività svolta, a prescindere che questo sia stato o meno previsto dallo statuto.

Durante una controversia, sulla quale è intervenuta la Suprema Corte di Cassazione, è stato infatti stabilito che l’incarico conferito da una società all’amministratore è riconducibile alla tipologia contrattuale del mandato. La normativa di riferimento in tal senso è l’art. 1709 del Codice Civile che stabilisce che “Il mandato si presume oneroso. La misura del compenso, se non è stabilita dalle parti, è determinata in base alle tariffe professionali o agli usi; in mancanza è determinata dal giudice”.

Al contrario, nella società di persone, alla costituzione della società con il conferimento delle quote, il socio acquisisce sia il diritto a godere degli utili prodotti ma anche il diritto/obbligo di prestare attività lavorativa per il conseguimento dello scopo societario. Pertanto, anche se, come visto sopra, l’incarico può essere assimilato al mandato, in questo caso si presume che per il lavoro prestato non sia necessaria l’erogazione di un compenso.

Nel corso della vita di una società potrebbe tuttavia accadere che i compiti in capo ai soci amministratori possano diventare piuttosto gravosi nel tempo comportando un aumento della responsabilità a carico dei soggetti che si occupano della sua gestione. In questi casi, con una decisione dell’assemblea dei soci, può essere pattuita l’erogazione di un compenso anche per i soci delle società di persone.

In questo modo, anche questi ultimi potrebbero godere dei benefici già riservati ai soci delle società di capitali (si pensi ad esempio ai rimborsi forfettari per le trasferte effettuate, al pagamento dei rimborsi chilometrici, ecc).

Una società è libera di erogare un compenso amministratore?

Abbiamo appena visto che per le società di persone non esistono particolari disposizioni normative al riguardo. Un semplice accordo tra le parti in sede di assemblea dei soci potrebbe determinare l’erogazione del compenso per uno o più amministratori.

Al contrario, nelle società di capitali, il Codice civile stabilisce espressamente che dev’essere l’assemblea ordinaria a determinare il compenso degli amministratori (se questo non è stato previsto e/o quantificato dallo statuto) (art.2364) e che “i compensi spettanti ai membri del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo sono stabiliti all’atto della nomina e/o del conferimento dell’incarico” (art.2389).

Quali scritture dovranno essere registrate contabilmente per rilevare i compensi degli amministratori?

I compensi amministratori possono essere certificati:

  • nel caso di amministratori professionisti, da una fattura;
  • negli altri casi, da un cedolino (mensile, trimestrale o annuale) nel quale al compenso lordo vengono stornate le ritenute fiscali, quelle previdenziali ed eventualmente anche l’Inail.

Nel primo caso sarà sufficiente registrare la fattura di acquisto:

Al pagamento verrà rilevata la ritenuta di lavoro autonomo:

Nel secondo caso si dovrà, per prima cosa, procedere alla registrazione del cedolino elaborato dal consulente del lavoro, effettuando la seguente rilevazione contabile:

Occorrerà quindi rilevare la quota di contributi a carico della società:

Infine si rileverà il pagamento del compenso netto:

Sarà quindi necessario effettuare la scrittura del pagamento della delega F24 delle ritenute IRPEF:

E dei contributi INPS e INAIL:

Giulia Bianchet – Centro Studi CGN