Il committente-sostituto d’imposta si sostituisce all’impresa appaltatrice

Dal prossimo anno sarà onere del committente sostituto d’imposta versare le ritenute fiscali trattenute dall’impresa appaltatrice o affidataria e dalle imprese subappaltatrici. Ecco nel dettaglio i contenuti del nuovo istituto giuridico i cui effetti decorreranno dal 1° gennaio 2020, salvo ripensamenti e aggiustamenti in sede di conversione.

La norma è contenuta nel decreto legge collegato alla manovra di bilancio ex art. 4, co. 1 del DL 124/2019 che ha introdotto il nuovo l’art. 17-bis nel D.Lgs. 241/97. La novità prevede in capo al committente che affida ad un’impresa l’esecuzione di un’opera o di un servizio l’obbligo di versare le ritenute fiscali a titolo di IRPEF e relative addizionali operate da parte della stessa impresa appaltatrice, affidataria e/o subappaltatrici, sulle retribuzioni dei lavoratori direttamente impiegati nell’opera o nel servizio.

Le nuove disposizioni si applicano al committente che riveste la qualifica di sostituto d’imposta e affida ad un’impresa l’esecuzione di un’opera o di un servizio. Il riferimento alla qualità di sostituto d’imposta comporta un ambito soggettivo molto esteso comprendendo i committenti imprenditori individuali o in forma societaria, gli enti pubblici, gli enti non commerciali estendendosi fino ai condomini.

Stando alla lettera della norma, l’unica esclusione riguarda i committenti persone fisiche (c.d. “privati”) che non agiscono nell’ambito di attività imprenditoriali o professionali.

La nuova disciplina si applica ai committenti che “affidano il compimento di un’opera o di un servizio a un’impresa” mediante contratti di appalto estendendosi fino ai contratti di subfornitura, logistica, spedizione e trasporto.

Salvo richiedere la compensazione con i corrispettivi maturati, l’impresa appaltatrice, almeno 5 giorni lavorativi prima della scadenza del termine per il versamento delle ritenute fiscali, deve fornire al committente la provvista necessaria per il pagamento delle ritenute sul conto corrente bancario o postale da questi comunicato. La stessa impresa dovrà fornire al committente a mezzo PEC:

  • l’elenco con i nominativi dei lavoratori impiegati, il dettaglio delle ore lavorate e l’importo della retribuzione corrisposta per la prestazione resa ai fini dell’esecuzione dell’opera o del servizio;
  • i dati necessari per la compilazione dei modelli F24 da utilizzare per il versamento.

Il committente a sua volta è obbligato:

  • a comunicare in tempo utile il conto corrente bancario o postale sul quale ricevere la provvista;
  • a eseguire, previa disponibilità della provvista, il versamento delle ritenute effettuate dalle imprese appaltatrici, senza possibilità di utilizzare in compensazione nel modello F24 proprie posizioni creditorie.

Il modello F24 deve contenere il codice fiscale del soggetto che ha effettuato le ritenute, quale soggetto per conto del quale il versamento è eseguito.

In caso di mancata disponibilità della provvista per causa imputabile all’impresa affidataria, il committente deve:

  • sospendere il pagamento dei corrispettivi;
  • comunicare entro 90 giorni l’inadempimento all’Agenzia delle Entrate competente.

L’avvenuto versamento delle ritenute viene comunicato dal committente entro 5 giorni a mezzo PEC all’impresa appaltatrice. L’impresa che non abbia ricevuto tale comunicazione deve informare l’Agenzia delle Entrate competente.

Sia l’impresa affidataria che il committente sono responsabili per l’inadempimento di ciascun obbligo a proprio carico.

La nuova disciplina può essere disapplicata, mantenendo il regime di versamento diretto delle ritenute in esame, se l’impresa appaltatrice nell’ultimo giorno del mese precedente a quello della prevista scadenza:

  • risulta in attività da almeno 5 anni ovvero abbia eseguito nei due anni precedenti versamenti complessivi registrati nel conto fiscale per un importo superiore a 2 milioni di euro;
  • non abbia iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi affidati agli Agenti della riscossione relativi a tributi e contributi previdenziali per importi superiori a 50.000,00 euro, per i quali siano ancora dovuti pagamenti e non vi siano sospensioni.

Per poter esercitare tale facoltà è necessario ottenere il rilascio di un certificato che attesti il ricorrere dei suddetti requisiti, secondo modalità che verranno indicate con un apposito provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.

Restano a carico del datore di lavoro e non si trasferiscono al committente i debiti per i contributi relativi all’INPS o ad altro ente previdenziale obbligatorio, nonché i premi INAIL, relativi ai dipendenti impiegati nell’esecuzione dell’opera o del servizio.

Altro aspetto di non poco conto riguarda il divieto in capo alle imprese appaltatrici di avvalersi della compensazione nel modello F24 tra le proprie partite a credito e i debiti per contributi previdenziali e assistenziali e premi assicurativi obbligatori maturati:

  • in relazione alle retribuzioni erogate ai dipendenti direttamente impiegati nell’esecuzione delle opere o dei servizi affidati;
  • nel corso di durata del contratto.

Nicolò Cipriani – Centro Studi CGN