Revoca dell’incarico di Intermediario (paghe) per la ricezione telematica delle Comunicazioni 730/4

Capita a volte che vengano rese disponibili le Comunicazioni 730/4 ad Intermediari (Professionisti e altre strutture di gestione del personale) relative a Sostituti d’Imposta con i quali il rapporto professionale si è interrotto ma per i quali non è stata comunicata la revoca all’Agenzia delle Entrate del rapporto di delega per la ricezione delle stesse Comunicazioni 730/4. Qual è allora la modalità per comunicare all’Agenzia delle Entrate la cessazione dall’incarico di ricevere le Comunicazioni 730/4?

Il Decreto MEF 164 del 31.05.1999, all’articolo 16, modificato dal Decreto MEF 63 del 07.05.2007 al cui comma 1 della lettera a), stabilisce che i Centri di Assistenza Fiscale (CAF) devono comunicare in via telematica all’Agenzia delle Entrate il risultato contabile delle dichiarazioni Modello 730-4. Queste norme sono state riprese e aggiornate nella Circ. 4/E del 12.03.2018.

Per consentire all’Agenzia delle Entrate di inoltrare le Comunicazioni 730/4, al fine di effettuare il conguaglio nelle buste paga dei dipendenti e collaboratori, ciascun Sostituto d’Imposta deve comunicare alla stessa Agenzia l’utenza telematica, propria o di un suo Intermediario, attiva per la ricezione delle suindicate comunicazioni.

La comunicazione dell’utenza telematica, alla quale far pervenire le Comunicazioni 730/4 a ciascun Sostituto d’Imposta o suo Intermediario, si effettua con due modalità:

  • all’interno della Certificazione Unica (CU), mediante la compilazione del Quadro CT da utilizzare esclusivamente in caso di comunicazione effettuata per la prima volta;
  • con il modello “Comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi ai modelli 730-4 resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate (CSO) per effettuare le variazioni dei dati precedentemente comunicati o per effettuare la comunicazione per la prima volta secondo le istruzioni operative indicate nella Circ. 4/E del 12.03.2018 (paragrafi dal 1 al 2).

Ma la domanda che ci poniamo qui è quale iter deve seguire l’Intermediario se interrompe il suo rapporto con il Sostituto d’imposta, perché questi decide di gestire il personale autonomamente o vuole avvalersi di un altro Intermediario, per evitare di ricevere le Comunicazioni 730/4?

Revoca dell’Incarico per la ricezione delle Comunicazioni 730/4 con Modello CSO

L’Agenzia delle Entrate ha introdotto recentemente una seconda pagina nel Modello CSO denominata: “SCHEDA PER LA COMUNICAZIONE DI CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI DELEGA” con il sottotitolo: “Da utilizzare esclusivamente dal 15 SETTEMBRE al 15 GENNAIO successivo nel caso di mancata presentazione della comunicazione sostitutiva da parte del sostituto”.

Attraverso questo adempimento l’Intermediario (Professionista o altra struttura che gestisce il personale), attraverso la revoca dell’incarico evita che nell’anno successivo l’Agenzia delle Entrate continui ad inoltragli le Comunicazioni 730/4 di Sostituti d’Imposta con il quali sono stati interrotti i rapporti professionali e le attività che erano state in precedenza delegate.

Ricordiamo che colui che risulta negli elenchi dell’Agenzia delle Entrate come Intermediario verso un Sostituto d’Imposta non può ignorare le Comunicazioni 730/4 che dovessero pervenire per effetto della mancata revoca del rapporto di delega alla ricezione di tali comunicazioni.

L’effettuazione di questo adempimento consente di gestire i flussi dati in modo ottimale senza generare disfunzioni e inutili attività supplementari nei soggetti coinvolti nell’Assistenza fiscale (Agenzia delle Entrate, CAF, Sostituti d’Imposta e loro Intermediari, Professionisti).

Quali sono le azioni che avvengono a seguito di una revoca del “rapporto di delega” alla ricezione delle Comunicazioni 730/4?

La normativa (Circ. 4/E del 12.03.2019, paragrafo 2) prevede che l’Agenzia delle Entrate, una volta ricevuta la “Comunicazione di cessione del rapporto di delega” e accertata la regolarità della richiesta pervenuta, contatta il Sostituto d’Imposta attraverso messaggio all’indirizzo di posta elettronica certificata rilevabile dall’INIPEC (Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata del MISE) per invitarlo a presentare la comunicazione di variazione al fine di nominare un nuovo Intermediario per la ricezione delle Comunicazioni 730/4.

Ivo Poles – Centro Studi CGN