Stretta sulle compensazioni, vietato sbagliare

Nel segno del rigore e della severità, l’articolo 3 del D.L. 124/2019, denominato “Contrasto alle indebite compensazioni”, estende la disciplina della compensazione in materia di IVA alle imposte sui redditi accompagnando la misura con una sanzione di euro 1.000 per ogni delega indebita trasmessa. Ecco nel dettaglio le misure introdotte che stanno suscitando malumori e perplessità tra professionisti e contribuenti.

Il decreto legge in commento modifica l’art. 17, comma 1, D.Lgs. 241/1997, prevedendo le seguenti novità:

  • il credito maturato nell’ambito delle imposte dirette di importo superiore a euro 5.000 potrà essere utilizzato in compensazione soltanto dal 10° giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione;
  • il credito di importo inferiore a euro 5.000 continuerà a poter essere compensato sin dal 1° giorno successivo la chiusura del periodo d’imposta (quindi, per i contribuenti con esercizio coincidente con l’anno solare, sin dal 1° gennaio) senza l’apposizione del visto di conformità in dichiarazione.

È facile prevedere che il rinvio delle compensazioni orizzontali successivamente alla presentazione della dichiarazione metterà in difficoltà i contribuenti che espongono crediti, posto che la dichiarazione dei redditi e Irap viene presentata molto tempo dopo la dichiarazione IVA (30 novembre rispetto al 30 aprile). Per esempio: un contribuente che espone in dichiarazione ritenute subite e detrazioni varie (interessi passivi per mutui per acquisto abitazione, ristrutturazioni e misure di efficienza energetica) con un credito IRPEF di euro 15.000 potrà utilizzare tale credito per compensare i debiti fiscali (per esempio IVA o contributi) a partire dal 1° gennaio dell’anno successivo solo fino a euro 5.000, dovendo attendere la presentazione della dichiarazione per fruire della compensazione della restante parte.

In combinazione con la stretta sulle compensazioni si segnala altresì la norma che prevede l’obbligo per tutti i contribuenti di presentare il modello F24 con compensazioni esclusivamente tramite gli strumenti telematici offerti dall’Agenzia delle Entrate.

Facendo un passo indietro giova ricordare che prima del decreto in commento i soggetti senza partita IVA osservavano la seguente disciplina:

  • utilizzo esclusivo del canale Entratel/Fisconline nel caso di compensazione totale (c.d. “F24 a zero”);
  • possibilità di utilizzare anche altri canali (per es. home banking) in caso di compensazione parziale.

Tale distinzione non operava per i contribuenti titolari di partita IVA in quanto questi ultimi utilizzavano i canali Entratel/Fisconline anche per le compensazioni parziali. Con la novità in commento, anche le compensazioni dei crediti maturati da parte dei soggetti non titolari di partita IVA, a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, dovranno invece transitare dai canali Entratel/Fisconline.

La ragione di fondo della stretta sulle compensazioni è riconducibile alla possibilità da parte dell’Agenzia delle entrate di controllare la spettanza delle compensazioni e autorizzarle solo se risultanti da un’apposita dichiarazione dei redditi munita di visto laddove necessario.

La possibilità di scartare un modello di pagamento F24 per un indebito utilizzo dell’istituto della compensazione si accompagna a una norma sanzionatoria particolarmente severa che entrerà in vigore a partire da marzo 2020 che non sta mancando di creare perplessità e polemiche. Su tale specifico punto è opportuno riprendere l’articolo 37, comma 49-ter, D.L. 223/2006 che consente all’Agenzia delle Entrate di sospendere, fino a trenta giorni, l’esecuzione delle deleghe di pagamento contenenti compensazioni che presentano profili di rischio, al fine del controllo dell’utilizzo del credito. Accanto alla sospensione e alla nuova comunicazione della mancata esecuzione del modello F24, l’Agenzia potrà comminare la sanzione di euro 1.000 per ogni delega indebita in applicazione del neo comma di cui all’art. 15, comma 2-ter, D.Lgs. 471/1997.

Si tratta di una sanzione che, per espressa previsione di legge, non ammette cumulo giuridico e continuazione. Dunque se vengono scartate 3 deleghe di pagamento, la sanzione è pari a euro 3.000 e viene irrogata esclusivamente al contribuente (non all’intermediario abilitato).

Il contribuente, dopo il ricevimento della comunicazione, ha 30 giorni di tempo per fornire chiarimenti all’Agenzia delle entrate o procedere al pagamento (senza tuttavia beneficiare di alcuna riduzione).

Rimangono sempre dovute le sanzioni per omessi versamenti o violazioni in materia di compensazioni (articolo 13 del D.Lgs. 471/1997) pari al 30% in caso di crediti non spettanti ovvero dal 100% al 200% per i crediti inesistenti.

Nicolò Cipriani – Centro Studi CGN