Casette di Natale e attività temporanee: cosa prevede la normativa

Con l’avvicinarsi della stagione natalizia si dà il via alle varie manifestazioni temporanee organizzate dai Comuni per la promozione dell’artigianato locale e del commercio. A tal proposito, trattandosi di svolgimento temporaneo e spesso svolto senza l’apertura di partita IVA, possono sorgere dubbi in merito alle autorità competenti cui richiedere le autorizzazioni.

L’ente a cui fare riferimento in questi casi è esclusivamente lo Sportello per le Attività Produttive (SUAP) del Comune di riferimento, il quale accentra attraverso l’invio di un’unica Scia tutte le richieste di autorizzazione da effettuare eventualmente all’ASL, ai Vigili del Fuoco o agli Organi Comunali competenti, in base all’attività dichiarata.

Il limite temporale all’interno del quale si parla di “attività temporanee”, se non diversamente previsto da regolamenti regionali, è di 30 giorni e, di norma, si tratta di attività di commercio al dettaglio o somministrazione di alimenti e/o bevande. Possono essere individuati a questo punto tre tipologie di esercenti:

  • I c.d. Hobbisti, ovvero soggetti privati che non esercitano in forma imprenditoriale e per i quali non è prevista l’apertura della partita IVA o l’iscrizione al Registro Imprese se lo svolgimento dell’attività è limitato a 12 volte nell’arco dell’anno. Trascorsi i 12 giorni complessivi sorge l’obbligo di richiesta della partita IVA.
  • I c.d. Temporary shop, ovvero esercizi di vendita temporanea da parte di soggetti con partita IVA e con sede fissa già iscritta presso il Registro delle Imprese. Anche per questi soggetti è sufficiente la comunicazione tramite Scia temporanea di durata massima di 30 giorni; diversamente, se la durata supera tale limite viene persa la caratteristica di occasionalità dell’esercizio, il quale sconta l’obbligo di iscrizione presso la Camera di Commercio in qualità di Unità Locale.
  • I somministratori di bevande e/o alimenti che durante le manifestazioni comunali esercitano anche in luoghi pubblici oltre che nei luoghi (sede ed eventuali UL) comunicati al Registro Imprese in fase di inizio attività. Anche in questo caso è sufficiente solo la comunicazione al SUAP di riferimento.

Nel caso di manifestazioni ed eventi enogastronomici si fa presente che la normativa regionale può stabilire limiti temporali differenti, come avviene in Friuli Venezia Giulia, dove gli eventi con commercio e/o somministrazione temporanea di bevande e alimenti possono raggiungere una durata massima di 59 giorni per limite fissato dall’art 2, comma 1 lettera u) della Legge Regionale 29 del 2005.

Per ricapitolare, gli adempimenti legati ad attività temporanee svolte in luoghi pubblici o aperti al pubblico riguardano esclusivamente l’ufficio SUAP del Comune di riferimento, il quale stabilisce per ogni tipologia di attività le caratteristiche della SCIA. Normalmente è previsto l’invio della documentazione contestualmente all’inizio attività, ad eccezione delle richieste di autorizzazione, relative ad esempio all’occupazione del suolo pubblico, che devono essere presentate almeno 30 giorni prima dell’evento e, per le quali, è necessario attendere il consenso da parte del SUAP stesso.

Gli esercenti dovranno dunque informarsi presso l’ufficio comunale competente al quale va presentata in via telematica una Scia Unica contenente tutta la documentazione richiesta, sulla base dell’attività svolta. L’ufficio SUAP resta inoltre a disposizione attraverso i canali pubblici per il chiarimento di dubbi e/o problematiche legate, ad esempio, alla durata delle concessioni regionali.

Micaela Biasin – Centro Studi CGN