Il commercialista non presenta la dichiarazione: annullata la confisca al contribuente

La Suprema Corte di Cassazione, Sezione penale, con la sentenza 37532 dell’11 settembre 2019, stabilisce che la confisca a carico del contribuente è nulla se l’omissione della presentazione della dichiarazione dei redditi è imputabile al commercialista.

Questo principio vale anche se l’importo evaso è superiore alla soglia di 330mila euro.

Nel merito la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso di un contribuente che, per evasione fiscale conseguente alla mancata denuncia dei redditi, era stato oggetto di confisca dei beni per 300mila euro e condannato ad un anno di reclusione.

Nel caso specifico il contribuente aveva preparato e consegnato la documentazione contabile al proprio commercialista e lo stesso non aveva presentato le dichiarazioni dei redditi ai fini IRES e IRAP.

La stessa Corte si è espressa in tema di reati tributari ed ha ribadito che “la prova del dolo specifico di evasione, nel delitto di omessa dichiarazione (art. 5, D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74), non deriva dalla semplice violazione dell’obbligo dichiarativo né da una culpa in vigilando sull’operato del professionista che trasformerebbe il rimprovero per l’atteggiamento anti-doveroso da doloso in colposo, ma dalla ricorrenza di elementi fattuali dimostrativi che il soggetto obbligato ha consapevolmente preordinato l’omessa dichiarazione all’evasione dell’imposta per quantità superiori alla soglia di rilevanza penale”.

Questo ultimo principio è ribadito anche dalla Sentenza della Corte di Cassazione n. 18936/2016

Il dolo specifico di evasione, come anche disposto da precedenti Sentenze della Corte ed in particolare dalla n. 43/09/2015, precisa la stessa Cassazione, “è integrato dalla deliberata ed esclusiva intenzione di sottrarsi al pagamento delle imposte nella piena consapevolezza della illiceità del fine e del mezzo”.

Il fatto che non fossero stati interrotti i rapporti professionali con il commercialista non adempiente non assume nessuna rilevanza per la stessa Cassazione, in quanto tale condotta è successiva allo stesso inadempimento.

Peraltro, precisa la Corte, l’affidamento ad un professionista dell’incarico di predisporre e di presentare la dichiarazione dei redditi non fa venir meno la responsabilità penale del contribuente per il reato di omessa dichiarazione, stante il carattere personale ed indelegabile degli obblighi dichiarativi.

Fabrizio Tortelotti