Il conguaglio dei modelli 730 integrativi 2019 (e il “criterio di cassa allargato”)

Dopo la scadenza del 25 ottobre, data entro la quale era facoltà del contribuente presentare una Dichiarazione 730/2019 integrativa, è il momento di pensare ai conguagli nei cedolini paga da effettuare, come dice la norma, con la retribuzione erogata nel mese di dicembre.

Per consentire queste operazioni i CAF, o i Professionisti abilitati all’Assistenza fiscale, hanno trasmesso entro il 10 novembre le “Dichiarazioni 730/2019 integrative” e le relative “Comunicazioni 730/4” all’Agenzia delle Entrate la quale ha messo a disposizione dei Sostituti d’Imposta o loro Intermediari (Paghe), durante il mese di novembre, le risultanze da conguagliare.

Fa eccezione solo il Sostituto d’imposta INPS al quale le Comunicazioni 730/4 vengono trasmesse telematicamente entro il 10 novembre dai CAF, o dai Professionisti abilitati, in un apposito portale riservato dell’ente (il 2019 è l’ultimo anno di questa procedura).

Per il Sostituto d’Imposta INPS, considerati i tempi di elaborazione delle prestazioni da erogare, è stato sempre consigliato ai CAF ed ai Professionisti abilitati all’Assistenza fiscale di anticipare la trasmissione delle Comunicazioni 730/4 entro il 31 ottobre (per contribuenti ex INPDAP preferibilmente prima il 25 ottobre). Ciò al fine di consentire di acquisire i dati e includerli nell’elaborazione di inizio novembre ed effettuare il conguaglio, in particolare per le pensioni, nella rata in erogazione a dicembre.

Per i contribuenti con sostituto d’imposta INPS della gestione pubblica Ex INPDAP le cui prestazioni vengono elaborate in anticipo rispetto alla gestione privata, se le risultanze vengono trasmesse dopo il 25 ottobre, il conguaglio potrebbe slittare a gennaio (applicando il “criterio di cassa allargato”) o non essere effettuato.

Operazioni di conguaglio a cura del Sostituto o suo Intermediario paghe

La Circ. 14/E del 09/03/2013 (paragrafi 9 e 10) prevede che le operazioni di conguaglio dei Modelli 730 integrativi (tipo 1 per maggior credito o minor debito rispetto al modello ordinario e tipo 3 per cambio sostituto e con maggior credito o minor debito rispetto al modello ordinario) avvengano sulle retribuzioni o sui compensi erogati nel mese di dicembre e fino al 12 gennaio (applicando il “criterio di cassa allargato”,  che è una certezza confermata dall’Agenzia delle Entrate anche se qualcuno ha infondate obiezioni sulla sua  applicabilità ai conguagli da 730).

Ciò significa che:

  • il Sostituto d’imposta, che corrisponde le paghe, i compensi e le prestazioni entro la fine del mese di competenza (30 novembre), applicherà il conguaglio nella retribuzione relativa al mese di dicembre;
  • il Sostituto d’Imposta che invece corrisponde le paghe ed i compensi nel mese successivo a quello di competenza (dal 1° dicembre) applicherà il conguaglio già nella busta paga relativa al mese di novembre corrisposta a dicembre.

Per rientrare nell’anno fiscale di competenza le operazioni di conguaglio delle imposte, derivanti dai Modelli 730, dovranno comunque concludersi entro il 12 gennaio dell’anno successivo (per l’anno fiscale 2019 sarà il 10/01/2020, il 12 è festivo).”

Qualora non sia possibile effettuare, in tutto o in parte, il conguaglio entro il termine sopra indicato il Sostituto d’Imposta o l’Intermediario (paghe) opererà come segue:

  • le somme rimaste a credito del contribuente verranno riportate nelle apposite caselle della Certificazione Unica 2020 (redditi 2019) e potranno essere richieste a rimborso con la prossima dichiarazione dei redditi;
  • per le somme rimaste a debito del contribuente, anche dopo la compensazione con eventuali crediti, il Sostituto d’Imposta (compreso l’INPS) comunicherà al contribuente tali importi invitandolo a procedere all’autonomo versamento tramite Modello F24 entro il mese di gennaio 2020.

Si dovrà pertanto porre una particolare attenzione alle somme a debito, che non possono essere riportate in successive dichiarazioni, e che devono essere versate autonomamente dal contribuente entro il mese di gennaio 2020 al fine di evitare futuri addebiti da parte dell’Agenzia delle Entrate maggiorati per effetto delle sanzioni.

Ivo Poles – Centro Studi CGN