Quando e come si rende obbligatorio il passaggio dalla contabilità semplificata alla contabilità ordinaria

Con l’avvicinarsi dell’anno fiscale, per i soggetti che hanno un periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, occorre verificare l’ammontare dei ricavi conseguiti nell’anno 2018. L’obiettivo è quello di “confermare” il regime contabile e la periodicità di calcolo della liquidazione IVA.

Soffermandoci sull’aspetto relativo al regime contabile, il sistema tributario del nostro ordinamento prevede due sistemi di tenuta contabilità:

  • semplificato;
  • ordinario.

La contabilità semplificata è un regime appunto “semplificato” che permette la registrazione contabile dei documenti di vendita (fatture e corrispettivi) e di acquisto, contemporaneamente sia a fini IVA che ai fini della determinazione della base imponibile su cui calcolare le imposte in sede di dichiarazione dei redditi unitamente, a decorrere dal periodo d’imposta 2017, alla registrazione di incassi e pagamenti.

A differenza della tenuta della contabilità in regime semplificato, la tenuta contabilità in regime ordinario prevede l’annotazione, oltre che delle fatture di vendita/corrispettivi, delle fatture di acquisto e dei costi, anche di tutti i movimenti finanziari (incassi e pagamenti) in un apposito registro denominato “libro giornale”.

Il limite dimensionale per l’applicazione del regime semplificato prevede il conseguimento di ricavi annui non sono superiori a euro 400.000, se hanno per oggetto prestazioni di servizi, ovvero a euro 700.000, se hanno per oggetto altre attività.

Nell’ipotesi di esercizio contemporaneo di prestazione di servizi ed altre attività è necessario fare riferimento:

  • al limite relativo alle attività diverse da quella dei servizi (euro 700.000) se i ricavi delle attività esercitate non sono distintamente annotati;
  • al limite dell’attività prevalente se i ricavi delle attività esercitate sono distintamente indicati.

In ogni caso occorre verificare che il limite complessivo dei ricavi derivanti da tutte le attività svolte non risulti superiore a euro 700.000.

Le scritture previste dal regime di contabilità ordinaria sono le seguenti:

  • libro giornale e libro degli inventari;
  • registri prescritti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto;
  • scritture ausiliarie nelle quali devono essere registrati gli elementi patrimoniali e reddituali raggruppati in categorie omogenee, in modo da consentire di desumere chiaramente e distintamente i componenti positivi e negativi che concorrono alla determinazione del reddito (l’obbligo riguarda, in sostanza, la tenuta del libro mastro);
  • scritture di magazzino;
  • registro dei beni ammortizzabili;
  • libri sociali prescritti dal codice civile;
  • Libro unico del lavoro.

I soggetti che invece possono usufruire del regime semplificato devono:

  • annotare nei registri tenuti ai fini dell’Iva anche le operazioni che non sono soggette a registrazione agli effetti di tale imposta, ma che assumono rilevanza per l’imposta sul reddito;
  • tenere il registro dei beni ammortizzabili;
  • Libro unico del lavoro;
  • registro incassi e pagamenti (fatta salva diversa opzione).

Lavinia Linguanti – Centro Studi CGN