Operazioni fraudolente con bancomat e carte di credito: ecco come tutelarsi

Quando si usano bancomat e carte di credito, il rischio di veder clonata la propria carta o un uso fraudolento della stessa da parte di terze persone è sempre dietro l’angolo. Cosa fare quando si subisce il furto della borsa o del portafogli dove sono custodite anche le carte di pagamento?

Di regola, ogni contratto di conto corrente, in merito alla custodia della carta di credito e del bancomat forniti, prevede l’obbligo per il cliente di custodire la carta ed il PIN e imputa allo stesso la responsabilità per eventuali danni conseguenti alla violazione di detto obbligo e ad un uso illecito o all’abuso delle carte e del PIN.

L’iter da seguire in caso di furto o smarrimento della carta è quello di contattare immediatamente l’intermediario che ha emesso la carta di pagamento per richiederne il blocco immediato e, contestualmente, denunciare il fatto alle autorità di polizia. Dopo avere effettuato la denuncia è opportuno tenere con sé una copia della stessa ai fini di prova per la banca.

Nel caso in cui il titolare della carta, vittima del furto, venga a conoscenza di una serie di operazioni effettuate e non autorizzate (prelevamenti effettuati presso sportelli ATM o pagamenti su terminali POS di esercizi commerciali) può contestare all’intermediario bancario le operazioni effettuate fraudolentemente, affinché venga disposto l’annullamento delle stesse.

Generalmente, gli addebiti vengono restituiti, a meno che il titolare della carta non abbia agito con dolo o colpa grave. Ma quali comportamenti sono considerati dolosi? E quali costituiscono colpa grave del cliente?

Fra le ipotesi di colpa grave a carico del cliente, vengono riportate la conservazione della carta di pagamento unitamente al PIN, la mancata custodia del portafoglio o della borsa contenenti la carta, il ritardo nella denuncia e del blocco della carta, la mancata attivazione dei sistemi di sicurezza messi a disposizione della banca, il mancato blocco della carta in seguito alla ricezione di un avviso per SMS, la comunicazione delle credenziali o del PIN a terzi.

Attenzione però! La colpa grave può farsi derivare anche da un ragionamento presuntivo. Il breve lasso di tempo che intercorre tra il momento del furto e il momento in cui viene effettuato il primo addebito fraudolento, in mancanza di errori nella digitazione del codice PIN, può rappresentare un indizio idoneo a fare presumere che il titolare della carta di pagamento abbia conservato il codice pin insieme allo strumento di pagamento.

L’istituto bancario, infatti, può eccepire la negligenza nella custodia del codice PIN, se il lasso di tempo tra il furto e l’esecuzione delle operazioni contestate è breve. E ciò potrebbe far presumere alla banca che i malviventi fossero a conoscenza del codice PIN, considerata l’impossibilità materiale di utilizzare la carta senza il codice.

Dal momento che la valutazione della condotta del soggetto che utilizza lo strumento di pagamento elettronico, ai fini dell’eventuale giudizio di colpa grave, generalmente si fonda sulla considerazione del complesso di circostanze che caratterizzano ogni caso concreto, è opportuno adottare quelle misure minime di sicurezza che possano garantire un elevato ruolo di protezione.

In particolare, quando si usano carte di pagamento, è opportuno tenere sempre separate le carte di pagamento dal codice PIN avendo cura di conservare i codici lontano dal portafoglio che contiene le carte, coprire la tastiera numerica dello sportello bancomat quando si digita il PIN in presenza di altre persone, non inviare sms o messaggi che contengano il PIN della carta.

Inoltre, in caso di acquisti su internet, prima di inserire il numero della carta di credito, assicurarsi che il sito web dal quale si sta acquistando abbia un sistema di protezione dei dati Socket Secure Lock (SSL) caratterizzato dalla presenza di un lucchetto chiuso nella parte bassa dello schermo, utilizzare la verifica di autenticazione a due fattori (2FA) e conservare sempre le email che confermano gli acquisti effettuati.

Antonino Salvaggio – Centro Studi CGN

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