Il climatizzatore consente l’accesso al bonus mobili?

Avvalendosi della detrazione prevista per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio (rigo E41 del modello 730), il contribuente può accedere al cosiddetto “bonus mobili”, una detrazione pari al 50% calcolata sulle spese sostenute per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici.

Il requisito cardine è l’esecuzione di un’opera edilizia e la contestuale detrazione delle spese di realizzazione, ma spesso si è dibattuto se alcuni interventi potessero far accedere comunque il contribuente a tale agevolazione o invece ne escludessero il diritto perché non riconducibili a manutenzioni straordinarie. Fino al 2019, la guida al Visto di conformità non si è spinta ad esplicitarli tra gli interventi validi, mantenendo un velo di incertezza sia tra gli addetti ai lavori che tra i contribuenti.

Oltre ai normali requisiti per accedere alla detrazione per interventi di recupero del patrimonio edilizio, vediamo quali sono quelli per poter accedere al bonus mobili installando o sostituendo il climatizzatore.

Intervento di manutenzione straordinaria

In questa macro-categoria rientra “l’installazione o l’integrazione di un impianto di climatizzazione invernale ed estiva a pompa di calore”.

Tale specifica è stata esplicitata direttamente nella Circolare n. 13/E del 31 maggio 2019 nella sezione relativa proprio al bonus mobili. La ratio è giustificata dalla normativa, che include tra tali interventi anche le opere finalizzate all’utilizzo di fonti rinnovabili di energia che possono essere effettuate in assenza di opere edilizie propriamente dette (Circ. 21.05.2014 n. 11, risposta. 5.1; Art 16- bis comma 1, lettera h) TUIR).

Climatizzatore a pompa di calore

Il climatizzatore privo di pompa di calore non rientra nella fattispecie in esame. Deve essere rispettato infatti il principio dell’intervento finalizzato all’utilizzo di fonti di energia rinnovabili, disincentivando l’impiego di impianti di riscaldamento maggiormente inquinanti. Pertanto, come disciplinato dalla Circolare n. 57/E del 1998 in combinato disposto con l’art. 123, comma 1, del DPR 380 del 2001 (Testo Unico per l’Edilizia) tali interventi, se eseguiti su impianti tecnologici diretti a sostituirne componenti essenziali con altri che consentono di ottenere risparmi energetici, rispondono al criterio dell’innovazione e sono assimilati a tutti gli effetti alla manutenzione straordinaria pur non necessitando di specifiche autorizzazioni.

Attenzione!  Come viene esplicitato dalla normativa, resta inteso che gli interventi per i quali si beneficia di una detrazione pari al 65% finalizzati al risparmio energetico, non possono costituire presupposto per fruire del bonus mobili.

Comunicazione ENEA bonus casa

Per consentire il monitoraggio e la valutazione del risparmio energetico ottenuto da interventi edilizi e tecnologici, la Legge di Bilancio 2018 ha introdotto l’obbligo di trasmettere all’ENEA le informazioni sugli interventi ultimati nel 2018 e successive annualità, analogamente a quanto già previsto per gli interventi di riqualificazione energetica.

Anche per il climatizzatore vi è quindi l’obbligo di comunicazione all’ENEA. Tuttavia, qualora tale adempimento non venga rispettato, non vi sarà la perdita della detrazione, atteso che non è prevista alcuna sanzione. Pertanto nel caso in cui i termini siano scaduti, si consiglia comunque di predisporre, anche tardivamente, la comunicazione ENEA – bonus casa in modo tale da essere al riparo da qualsiasi futura sanzione.

Riassumendo: l’accesso al bonus mobili è previsto nel caso in cui si proceda ad effettuare una sostituzione o installazione di un climatizzatore che supporti la pompa di calore e che tali spese vengano inserite nella dichiarazione dei redditi in detrazione al rigo E41, ricordandosi di effettuare la Comunicazione ENEA – bonus casa.

Michele Barba – Centro Studi CGN