Il riscatto ai fini TFS/TFR per i dipendenti dello Stato è deducibile?

Non tutti sono a conoscenza del fatto che sia possibile riscattare dei periodi non coperti da contribuzione previdenziale obbligatoria ai fini pensionistici. Vediamo insieme quali opzioni esercitabili a domanda e a titolo oneroso possono essere adottate dai dipendenti pubblici di enti locali, regioni e sanità e dal personale dipendente dello Stato.

Ricordiamo in primis che il TFR (trattamento di fine rapporto) spetta a tutti i lavoratori dipendenti assunti con contratto a tempo determinato (a partire dal 2000) ed ai dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato (a partire dal 2001) e riguarda sia il settore privato che pubblico, mentre il TFS (trattamento di fine servizio) spetta a tutti i dipendenti della Pubblica Amministrazione o degli enti pubblici assunti prima del 1° gennaio 2001 e prevede tre forme di erogazione:

  • buonuscitaper i lavoratori civili e militari dello Stato;
  • indennità premio di servizio per i lavoratori degli enti locali e del settore sanitario;
  • indennità di anzianità per i dipendenti di enti pubblici non economici (parastatali).

L’art. 13, comma 1 lettera a) del D.lgs. n. 47 del 18 febbraio 2000 ha modificato la lettera e) dell’art. 10, comma 1 del TUIR inserendovi nuove previsioni.

Di fatto, a partire dal 1° gennaio 2001, si considerano integralmente deducibili dal reddito i contributi previdenziali ed assistenziali versati facoltativamente all’ente che gestisce la forma pensionistica obbligatoria di appartenenza, ivi compresi quelli per la ricongiunzione di periodi assicurativi, per il riscatto degli anni di laurea e per la prosecuzione volontaria.

A seguito di un’istanza di interpello, l’Agenzia delle entrate, con risoluzione n. 298/E del 12 settembre 2002, ha precisato che, «considerato il tenore letterale della norma in argomento, che nel prevedere la deducibilità dei contributi facoltativi versati alla gestione della forma pensionistica di appartenenza, non prescrive che gli stessi abbiano una specifica finalizzazione, deve ritenersi che anche i contributi versati per il riscatto della laurea ai fini della buonuscita siano integralmente deducibili, al pari di quelli pagati ai fini della pensione».

Facciamo un esempio pratico. Un contribuente, dipendente dello Stato, presenta la domanda di riscatto ai fini dell’identità di buonuscita all’amministrazione di appartenenza tramite apposito modulo. Il riscatto riguarda il periodo legale del corso di studi svolto presso l’accademia militare. L’INPS riconosce il diritto al riscatto a favore dell’iscritto e determina l’importo del contributo di riscatto di 2.000 €. Tale importo viene versato mediante modello F24 con il codice tributo P777 (CASSA ENPAS – RISCATTO UNICA SOLUZIONE TFS DA ISCRITTO).

Nel rigo E21 (Contributi previdenziali ed assistenziali) del modello 730, il contribuente indicherà i contributi versati all’INPS pari a 2.000 €, portandoli così in deduzione dal proprio reddito.

Petra Manakova – Centro Studi CGN