100 euro ai lavoratori dipendenti: i criteri per l’erogazione del bonus

Il Governo, attraverso l’emanazione del Decreto Cura Italia, ha predisposto una serie di misure a favore di determinate categorie di lavoratori. Tra queste, all’art. 63 del D.L. n. 18/2020, è stato istituito un premio in denaro per un massimo di 100 € in favore dei lavoratori dipendenti che, nonostante l’emergenza dovuta alla pandemia COVID-19, hanno continuato, nel mese di marzo 2020, a recarsi presso le proprie sedi di lavoro. L’assenza di sufficienti criteri attuativi all’interno della richiamata disposizione ha imposto l’intervento chiarificatore da parte dell’Agenzia delle entrate, realizzato con la Circolare n.  8/E del 3 Aprile 2020.

 Requisiti del lavoratore per usufruire del bonus

Il premio verrà erogato ai lavoratori dipendenti in misura proporzionale al numero di giorni effettivamente lavorati in azienda, sulla base del rapporto tra le ore effettive lavorate nel mese e le ore lavorabili come previsto contrattualmente (Circ. n. 8/E, risposta 4.1).

Va ricordato che non tutti i lavoratori dipendenti che hanno lavorato in sede lo scorso mese percepiranno il bonus. È stato, infatti, fissato un requisito reddituale tale per cui ad usufruire del bonus saranno solo i soggetti che nel periodo d’imposta precedente hanno dichiarato un reddito da lavoro dipendente complessivamente non superiore a 40.000 €.

A tal proposito, l’Agenzia delle entrate precisa che rientrano nel calcolo solo i redditi assoggettati a tassazione progressiva IRPEF, escludendo dal calcolo i redditi sottoposti a tassazione separata o ad imposta sostitutiva (Circ. n. 8/E, risposta 4.6).

Inoltre, qualora il datore di lavoro tenuto all’erogazione del premio non sia lo stesso che abbia rilasciato la certificazione unica dei redditi per l’anno 2019, il dipendente dovrà autodichiarare al sostituto di imposta ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 l’importo del reddito di lavoro dipendente conseguito nell’anno precedente (Circ. n. 8/E, risposta 4.8).

Casi particolari

L’Agenzia delle entrate interviene anche a chiarire le sorti delle seguenti categorie di lavoratori:

  • coloro che hanno terminato il rapporto di lavoro nel corso del mese di marzo 2020 avranno comunque diritto al bonus in proporzione ai giorni di lavoro svolti presso la sede;
  • i lavoratori a tempo parziale, essendo il bonus parametrato alle giornate e non alle ore di presenza, hanno diritto al bonus calcolato con le stesse modalità dei lavoratori full time;
  • i lavoratori che hanno usufruito di ferie o permessi o aspettativa non retribuita, ovvero che non sono stati presenti al lavoro per malattia, non hanno diritto all’erogazione del bonus con riferimento alle giornate di assenza;
  • i lavoratori in smart working non hanno diritto al bonus per le giornate di lavoro svolte a distanza, trovandosi al di fuori degli ordinari luoghi in cui viene prestata l’attività lavorativa;
  • i lavoratori in servizio esterno hanno diritto al premio anche qualora abbiano prestato la loro attività lavorativa in trasferta presso clienti o in missioni o presso sedi secondarie dell’impresa.

Modalità di erogazione

Il premio in denaro verrà riconosciuto in via automatica attraverso l’accredito dello stesso direttamente nella retribuzione del mese di aprile e comunque entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno.

È utile precisare che la somma percepita a seconda dei giorni lavorati è sostanzialmente esentasse: nessuna ritenuta verrà applicata all’importo erogato, non concorrendo, lo stesso, alla formazione del reddito.

Come fa il sostituto a recuperare gli importi anticipati?

I sostituti d’imposta coinvolti nelle operazioni di accredito del bonus recupereranno le somme anticipate ai loro dipendenti mediante l’istituto della compensazione, che dovrà avvenire mediante l’utilizzo dei servizi telematici dell’Agenzia delle entrate.

A tal fine sono stati istituiti i seguenti codici tributo denominati “Recupero da parte dei sostituti d’imposta del premio erogato ai sensi dell’articolo 63 del decreto-legge n. 18 del 2020”:

  • 1699 per il modello F24;
  • 169E per il modello F24 Enti Pubblici.

Il recupero in compensazione del premio anticipato al dipendente non è soggetto agli altri limiti o vincoli previsti per l’utilizzo in compensazione dei crediti di imposta (Risoluzione n. 17/E del 31 Marzo 2020).

Marianna Mazzucco – Centro Studi CGN