5 per mille, aperte le iscrizioni per Onlus e Associazioni

Iscrizioni aperte fino al 7 maggio 2020 per enti del volontariato e associazioni sportive dilettantistiche che potranno trasmettere le nuove domande presso l’elenco permanente dei beneficiari del 5 per mille relativamente all’esercizio finanziario 2020.

Gli enti interessati possono trasmettere, tramite Entratel o Fisconline, l’istanza telematica utilizzando il software per la compilazione e la predisposizione della domanda disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate. Gli elenchi provvisori dei nuovi iscritti saranno pubblicati entro il 14 maggio ed entro il 20 maggio sarà possibile segnalare alla competente direzione regionale eventuali inesattezze. Effettuati gli aggiornamenti, entro il 25 maggio, le liste corrette saranno pubblicate online sul sito. Coloro che dimenticano la scadenza avranno tempo fino al 30 settembre per presentare domanda di iscrizione o integrare la documentazione, versando un importo di 250,00 euro con il modello F24 Elide.

Trattandosi di un elenco permanente, gli enti che risultano già iscritti, sussistendone i requisiti, non sono tenuti a trasmettere nuovamente la domanda telematica di iscrizione al 5 per mille né tantomeno a inviare la dichiarazione sostitutiva alla competente amministrazione. Solo nel caso di variazione del rappresentante legale, quest’ultimo è tenuto, entro il 30 giugno, a pena di decadenza dell’ente dal beneficio, a sottoscrivere e trasmettere una nuova dichiarazione sostitutiva.

Ecco il riepilogo delle date da ricordare dei vari adempimenti.

Gli enti del volontariato interessati sono:

  • le organizzazioni di volontariato di cui alla legge n. 266 del 1991;
  • le ONLUS di cui all’art. 10 del D.Lgs. n. 460 del 1997;
  • le cooperative sociali e i consorzi di cooperative sociali di cui alla legge n. 381 del 1991;
  • le organizzazioni non governative già riconosciute idonee ai sensi della legge n. 49 del 1987 alla data del 29 agosto 2014 e iscritte all’Anagrafe unica delle Onlus su istanza delle stesse (art. 32, comma 7 della Legge n. 125 del 2014);
  • gli enti ecclesiastici delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi e intese, considerati Onlus parziali ai sensi del comma 9 dell’art. 10 del D.Lgs. n. 460 del 1997;
  • le associazioni di promozione sociale le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell’Interno, considerate Onlus parziali ai sensi del comma 9 dell’art. 10 del D.Lgs. n. 460 del 1997;
  • le associazioni di promozione sociale, iscritte nei registri previsti dall’art. 7 della legge n. 383 del 2000;
  • le associazioni e fondazioni di diritto privato riconosciute che operano nei settori di cui all’art. 10, comma 1, lettera a), del D.Lgs. n. 460 del 1997.

Le associazioni sportive dilettantistiche che possono presentare domanda di iscrizione sono le associazioni riconosciute ai fini sportivi dal CONI che svolgono attività di interesse sociale. In particolare, accedono al beneficio le associazioni nella cui organizzazione è presente il settore giovanile, affiliate ad una federazione sportiva nazionale o ad una disciplina associata o ad un ente di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, che svolgono prevalentemente una delle seguenti attività:

  • avviamento e formazione allo sport dei giovani di età inferiore a 18 anni;
  • avviamento alla pratica sportiva in favore di persone di età non inferiore a 60 anni;
  • avviamento alla pratica sportiva nei confronti di soggetti svantaggiati in ragione delle condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari.

All’interno del sito dell’Agenzia delle Entrate, attraverso una pluralità di elementi per la ricerca, è possibile verificare la presenza dei singoli soggetti suddivisi nei seguenti settori si attività:

  • ricerca scientifica;
  • ricerca sanitaria;
  • associazione sportive dilettantistiche;
  • enti del volontariato.

Il settore del non-profit legato al 5 per mille resta in attesa del provvedimento ministeriale previsto dai decreti di riforma del terzo settore in cui si prevede l’eliminazione della necessità di attendere la presentazione delle dichiarazioni integrative prima di procedere al riparto del contributo. È un provvedimento che consentirebbe di accelerare le procedure di assegnazione dei contributi in un periodo, come quello attuale, di assoluta emergenza sanitaria e socio economica.

Nicolò Cipriani – Centro Studi CGN