Bonus sociale elettrico, bonus sociale gas, bonus sociale idrico: requisiti e modalità di richiesta

Che cosa sono il bonus sociale elettrico, il bonus sociale gas e il bonus sociale idrico? Quali sono i soggetti che possono farne richiesta e con quali requisiti? Quali sono le modalità di presentazione della domanda? Come vengono erogati i bonus e per quanto tempo? Ecco tutte le risposte.

Il primo ad essere stato introdotto, con il Decreto Interministeriale 28 dicembre 2007, è stato il bonus sociale elettrico (o bonus energia); successivamente, con Decreto Legge 29 novembre 2008 n. 185, convertito con Legge 28 gennaio 2009 n. 2, è stato istituito il bonus sociale gas.

Infine, l’articolo 3, comma 1, del D.P.C.M. 13 ottobre 2016, in attuazione dell’articolo 60 della Legge 28 dicembre 2015 n. 221 (c.d. Collegato Ambientale), ha istituito il bonus sociale idrico (o bonus acqua).

Il compito di disciplinare gli aspetti di carattere tecnico-applicativo dei succitati decreti e di definire le modalità operative per l’attuazione dei tre bonus sociali di cui si tratta è stato demandato all’ARERA (Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente) con la collaborazione dei Comuni.

I bonus di cui si tratta, previsti a livello nazionale, sono un’agevolazione, consistente in uno sconto applicato in bolletta, che riduce la spesa annua sostenuta dagli utenti domestici per la fornitura di energia elettrica (bonus elettrico), gas (bonus gas) e acqua (bonus idrico).

Specifichiamo subito che il bonus gas è riconosciuto solo per le forniture di gas naturale distribuito a rete, non per il gas in bombola o il GPL; quanto al bonus idrico, questo riguarda sia la fornitura del servizio di acquedotto che la fognatura e la depurazione.

Soggetti che possono farne richiesta e requisiti

Possono accedere ai bonus le famiglie in condizioni di disagio economico sociale, cioè i nuclei familiari il cui ISEE è:

  • inferiore o pari a 8.265 euro, soglia in vigore dal 1° gennaio 2020 (originariamente 7.500 euro e, dal 1° gennaio 2017 fino al 31 dicembre 2019, 8.107,50 euro);
  • superiore a 8.265 ed inferiore a 9.360euro se il nucleo è beneficiario del Reddito di Cittadinanza (RdC) o Pensione di Cittadinanza (PdC). Poiché, tra le condizioni che rendono un nucleo familiare potenziale destinatario del RdC, c’è l’indicatore ISEE inferiore a 9.360 euro e tale soglia è superiore a quella di 8.265 euro prevista per l’accesso ai bonus sociali, i nuclei beneficiari di RdC/PdC con un ISEE compreso tra 8.265 e 9.360 euro non avrebbero potuto richiedere i bonus. In considerazione di ciò, l’articolo 5, comma 7 del decreto legge istitutivo del Reddito/Pensione di Cittadinanza (D.L. 4/2019) ha riconosciuto a tali nuclei la possibilità di richiedere il bonus elettrico e il bonus gas, non però il bonus idrico;
  • non superiore a 20.000 euro per il nucleo familiare con almeno 4 figli a carico (c.d. famiglia numerosa).

Oltre ad avere un ISEE non superiore alle soglie suindicate (quindi ad essere in una condizione di disagio economico) per poter richiedere e ottenere uno (o più) bonus il cittadino dev’essere un utente domestico ossia:

  • intestatario del contratto di fornitura dell’energia elettrica, gas o acqua: utente domestico diretto;

oppure

  • non intestatario di un contratto di fornitura ma utilizzatore per i propri usi domestici di un impianto del gas naturale o dell’acqua di tipo condominiale (centralizzato): utente domestico indiretto. Tale condizione non è prevista per la richiesta del bonus energia, in quanto la fornitura di energia elettrica è sempre intestata a una persona fisica e non esistono forniture condominiali.

È importante specificare che il bonus energia e il bonus gas possono essere richiesti non solo sulla fornitura attiva presso l’indirizzo di residenza del richiedente ma anche su quella attiva presso un diverso indirizzo, fermo restando il principio secondo il quale ciascun nucleo familiare può ottenere il bonus per una sola fornitura: o per quella attiva presso la propria abitazione o per quella attiva ad altro indirizzo. Il bonus idrico, invece, può essere richiesto unicamente sulla fornitura dell’indirizzo di residenza.

Sempre relativamente al bonus energia e al bonus gas, il richiedente può essere titolare solo di una oppure di entrambe le forniture e può richiedere i suddetti bonus solo per la fornitura intestata a sé o, se la richiesta è presentata per entrambe le forniture, anche per la fornitura intestata ad un soggetto con la medesima residenza e parte dello stesso nucleo.

Ci soffermiamo un attimo sul bonus energia per evidenziare che non esiste solo quello richiedibile dai nuclei familiari economicamente disagiati ossia il cui valore ISEE è inferiore ai limiti in precedenza esposti, bonus energia per disagio economico. Infatti, il legislatore, con il D.M. 13 gennaio 2011, ha introdotto anche il bonus energia per disagio fisico, che può essere richiesto per i casi di soggetti con grave malattia che imponga l’uso di apparecchiature elettromedicali indispensabili per il mantenimento in vita: tale tipologia di bonus non è ovviamente subordinata all’ISEE, in quanto viene concesso indipendentemente dal reddito del richiedente.

Presentazione della domanda, erogazione e durata dei bonus

La domanda di bonus energia per disagio economico (quella per disagio fisico prevede un modello ad hoc), bonus gas e bonus idrico deve essere presentata attraverso il c.d. bonus unificato, che permette di richiedere tanto singolarmente quanto congiuntamente tali bonus.

La richiesta va presentata dall’utente presso il proprio Comune di residenza o il CAF convenzionato con il Comune stesso e viene trasmessa al Sistema di Gestione delle Agevolazioni sulle Tariffe Energetiche (SGATE,) che gestisce l’iter necessario ad attivare l’agevolazione.

Tutti i bonus sono riconosciuti per un periodo di 12 mesi, che decorre dal primo giorno del secondo mese successivo a quello in cui è presentata la domanda.

Al termine di tale periodo, per ottenere nuovamente il bonus e far quindi continuare l’erogazione, il cittadino deve presentare la richiesta di rinnovo entro un mese prima della scadenza dell’agevolazione (cioè entro l’undicesimo dei dodici mesi in cui ne ha fruito). Decorsi i 12 mesi, non potrà più essere presentata la domanda di rinnovo, ma dovrà essere necessariamente predisposta una nuova istanza; eccezion fatta per il bonus elettrico per disagio fisico, il quale, una volta richiesto, è applicato senza interruzioni fino a quando sussiste la necessità di utilizzare le apparecchiature elettromedicali.

Per gli utenti domestici diretti l’erogazione, effettuata dal gestore (es. ENEL nel caso del bonus energia) avviene sotto forma di sconto in bolletta, con ammontare annuo frazionato nelle diverse bollette corrispondenti ai consumi dei 12 mesi (quindi non in un’unica soluzione).

Per gli utenti domestici indiretti il bonus viene invece erogato dal gestore in un’unica soluzione mediante accredito sul conto corrente o con un assegno circolare non trasferibile (quest’ultima modalità è prevista solo per il bonus idrico).

Infine, si ricorda che, a fronte dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, l’ARERA ha deliberato delle disposizioni urgenti in materia di Bonus Elettrico, Gas e Idrico.

Andrea Trevisanut – Centro Studi CGN