Emergenza Coronavirus: la sospensione dei termini per gli adempimenti tributari

Tra le sospensioni attuate dal Governo nell’ambito della gestione dell’emergenza Covid-19, alcune riguardano anche la proroga dei termini per alcuni degli adempimenti tributari con scadenza originaria rientrante in questo periodo di emergenza.

Con il DL 17.3.2020 n. 18 (c.d. “Cura Italia”), pubblicato sulla G.U. del 7.3.2020 n. 70 ed entrato in vigore il giorno stesso, recante misure urgenti per imprese, lavoratori e famiglie a causa dell’emer­genza epidemiologica da Coronavirus, all’art. 62 del summenzionato Decreto, è stata disposta la sospensione nei confronti di tutti i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, degli adempimenti tributari diversi dai versamenti e diversi dall’effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che scadono nel periodo compreso tra l’8.3.2020 e il 31.5.2020.

Il differimento riguarda:

  • la presentazione della dichiarazione IVA relativa al 2019 (modello IVA 2020), (scadenza originaria 30.4.2020);
  • la presentazione del modello TR relativo al primo trimestre 2020 (scadenza originaria 30.4.2020);
  • la comunicazione delle liquidazioni periodiche relative al primo trimestre 2020 (scadenza originaria 5.2020);
  • il c.d. “esterometro” relativo al primo trimestre 2020 (scadenza originaria 4.2020);
  • i modelli Intrastat relativi al mese di febbraio (scadenza ordinaria 25.3.2020), al mese di marzo (scadenza originaria 4.2020) e al mese di aprile (scadenza ordinaria originaria), nonché quel­li relativi al trimestre gennaio-marzo 2020 (scadenza originaria 27.4.2020), con l’invito mosso dall’Agenzia delle Dogane e Monopoli ai soggetti non impossibilitati ad effettuare le trasmissioni telematiche per garantire il flusso informativo necessario all’ISTAT per la predisposizione delle statistiche nazionali (nota Agenzia delle Dogane e Monopoli 26.3.2020 n. 97600).

Non sono rientrati nel differimento previsto dall’art. 62 del D.L. n.18/2020:

  • la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate delle Certificazioni Uniche 2020 rilevanti per la predisposizione delle dichiarazioni dei redditi precompilate relative al 2019 (modelli 730/2020 e REDDITI PF 2020);
  • la consegna ai contribuenti-sostituiti delle Certificazioni Uniche 2020, nonché delle altre certificazioni del sostituto d’imposta relative al 2019 (modelli CUPE ed altre certificazioni in forma libera);
  • la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate dei dati relativi agli oneri deducibili e detraibili sostenuti nel 2019 (escluse le spese sanitarie ma comprese quelle veterinarie), da utilizzare per la precompilazione delle dichiarazioni dei redditi.

L’effettuazione degli adempimenti sospesi è ad oggi rinviata alla scadenza del 30.06.2020.

In aggiunta all’intervento del Governo disposto con il D.L. “Cura Italia”, l’Agenzia delle Dogane e Monopoli ha previsto il differimento di ulteriori 30 giorni dei pagamenti mediante conto di debito, in scadenza nel periodo compreso tra il 17.3.2020 e il 30.4.2020, per i soggetti che appartengono a uno dei settori di attività elencati nella determinazione Agenzia delle Dogane e dei Monopoli 24.3.2020 n. 98769, nonché l’ulteriore abrogazione del regime di previdimazione dei certificati di origine EUR 1, EUR MED, ATR sino al 21.6.2020 (nota Agenzia Dogane e Monopoli 12.3.2020 n. 88470).

Anche l’Agenzia delle Entrate è intervenuta sul Decreto “Cura Italia” con la Circolare n. 8 del 3.04.2020, con alcune precisazioni per ciò che concerne la sospensione degli adempimenti tributari in scadenza tra l’8.03.2020 ed il 31.05.2020, stabilita dall’art. 62 del D.L. n.18/2020. Nello specifico la Circolare 8/2020 prevede che:

  • l’emissione della fattura (in formato elettronico, salvo esoneri) per il soggetto passivo la cui attività è stata interrotta in forza del DPCM 3.2020, rimane obbligatoria senza l’applicazione di alcun tipo di sospensione, se nei 12 giorni antecedenti ha realizzato delle cessioni di beni o prestazioni di servizi per le quali si è realizzato il momento impositivo ex art. 6 del DPR 633/72. In caso d’impossibilità di cui all’art. 6 comma 5 del D.Lgs. n.472/1997, la stessa potrà essere esclusivamente accertata dall’Ufficio competente;
  • opera la sospensione della trasmissione dei corrispettivi solo nell’ipotesi in cui quest’ultimo adempimento non sia contestuale alla memorizzazione dei corrispettivi, in quanto legittimamente differito (ad esempio, per problemi di connettività internet);
  • è sospeso l’adempimento costituito dalla sola trasmissione telematica mensile dei dati dei corrispettivi ai sensi dell’art. 2 co. 6-ter del D.Lgs. 127/2015, per i soggetti con volume d’affari inferiore a 400.000 euro che non sono ancora dotati, ai fini dell’invio dei dati, di un registratore telematico ovvero della procedura web dell’Agenzia delle Entrate.

Concludendo, il Consiglio dei Ministri ha approvato un nuovo Decreto Legge che vede l’introduzione di nuove misure fiscali e contabili riguardanti la proroga della sospensione dei versamenti dell’IVA, delle ritenute e dei contributi per i mesi di aprile e maggio, che si affiancherà poi anche a un differimento delle scadenze fiscali attraverso un meccanismo legato al fatturato che verrà introdotto con il prossimo Decreto di aprile.

Lavinia Linguanti – Centro Studi CGN