Le modifiche apportate dal decreto Liquidità al diritto concorsuale

Il recente decreto legge 8 aprile 2020 n.23, anche denominato decreto Liquidità, interviene in ambito di diritto concorsuale, prevedendo una serie di disposizioni volte a gestire la situazione contingente di emergenza causata dal Covid-19.

Nello specifico il decreto Liquidità interviene nei seguenti ambiti:

  • concordato preventivo;
  • accordi di ristrutturazione dei debiti;
  • dichiarazione di fallimento.

L’art. 9 del D.L. 8 aprile 2020, n.23 prevede in primis la proroga di sei mesi dei termini di adempimento dei concordati preventivi e degli accordi di ristrutturazione, per quelle procedure la cui omologazione è avvenuta nel periodo ricompreso tra il 23 febbraio 2020 ed il 31 dicembre 2021.

Per le procedure di concordato preventivo e per gli accordi di ristrutturazione non ancora omologate al 23 febbraio 2020, il legislatore interviene concedendo la possibilità per il soggetto proponente (salvo il caso in cui nell’ambito del concordato preventivo si sia già tenuta l’adunanza dei creditori senza il raggiungimento delle maggioranze di cui all’art.177 L.F.) di presentare un’istanza al Tribunale per la concessione della proroga del termine (non superiore a novanta giorni) per il deposito di un nuovo piano e di una nuova proposta di concordato preventivo o di un nuovo accordo di ristrutturazione del debito.

Diverso il termine concesso al soggetto che voglia modificare unicamente i termini di adempimento del concordato preventivo e dell’accordo di ristrutturazione. In questo caso infatti egli potrà depositare, sino all’udienza fissata per l’omologa, una memoria motivata con l’indicazione dei nuovi termini (non superiori a sei mesi rispetto alle scadenze originarie) sulla quale, previo parere espresso dal Commissario Giudiziale (se nominato), il Tribunale si esprimerà ai fini dell’omologa.

Rimanendo nell’ambito dello slittamento dei termini concessi al debitore, il decreto Liquidità, a fronte di una domanda di concordato preventivo “in bianco” o nelle more delle trattative per la finalizzazione di un accordo di ristrutturazione, concede la possibilità al debitore di aderire ad un’ulteriore proroga fino a 90 giorni dei termini legati alla sospensione delle azioni esecutive e cautelari individuali. Anche laddove risulti pendente istanza di fallimento, il Tribunale, letto il parere del Commissario Giudiziale se nominato, potrà concedere la suddetta proroga valutando gli specifici impedimenti subiti dal debitore a causa dell’emergenza epidemiologica Covid-19.

Infine, il decreto Liquidità, al fine di evitare che l’attuale emergenza sanitaria possa compromettere il regolare funzionamento delle imprese con gravi conseguenze che inevitabilmente si ripercuoterebbero sulla forza lavoro e sul ceto creditorio, è intervenuto anche sulla dichiarazione di fallimento.

Nello specifico il Legislatore stabilisce l’improcedibilità delle istanze di fallimento depositate nel periodo ricompreso tra il 9 marzo 2020 ed il 30 giugno 2020, salvo che queste non vengano presentate dal pubblico ministero e contengano provvedimenti cautelari o conservativi. Tale periodo di sospensione troverà corrispondente applicazione nella determinazione dei termini di fallibilità delle imprese cancellate e nella decadenza delle azioni revocatorie che il curatore vorrà intraprendere.

Lavinia Linguanti – Centro Studi CGN