Contributo a fondo perduto: dall’istanza telematica al trattamento contabile e fiscale

Come presentare l’istanza in via telematica per il contributo a fondo perduto? Quali sono i controlli formali e sostanziali? Come gestire il trattamento contabile e fiscale? Ecco, in sintesi, i passaggi da monitorare.

Il contributo a fondo perduto di cui all’art. 25 del Decreto Rilancio (D.L. 34/2020) spetta ai soggetti esercenti attività d’impresa e di lavoro autonomo nonché ai titolari di reddito agrario, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta 2019, a condizione che il fatturato e i corrispettivi del mese di aprile 2020 siano inferiori ai due terzi del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019. L’importo spettante è determinato applicando una specifica percentuale (20%, 15% o 10%) alla differenza tra i due valori presi quali riferimento, con un minimo di euro 1.000 per le persone fisiche e euro 2.000 per gli altri soggetti.

La pratica si sviluppa nelle seguenti fasi:

  • presentazione dell’istanza, dal 15 giugno al 13 agosto 2020, in via telematica all’Agenzia delle Entrate, con l’indicazione della sussistenza dei requisiti richiesti e, laddove richiesta, l’autocertificazione di regolarità antimafia (art. 25 co. 8, 9 e 10 del DL 34/2020 – provvedimento Agenzia delle Entrate n. 230439 del 10.6.2020 n. 230439);
  • dopo aver presentato l’istanza, il sistema informativo dell’ADE invia un messaggio con il protocollo telematico assegnato all’istanza;
  • l’Agenzia delle Entrate effettua una serie di controlli formali su alcuni dati presenti nell’istanza (es. esistenza del codice fiscale del richiedente, partita IVA attiva, compilazione di tutti i campi obbligatori, ecc.) provvedendo a rilasciare una prima ricevuta con l’attestazione della presa in carico ovvero dello scarto dell’istanza;
  • successivamente, in ragione dei dati comunicati, l’Agenzia delle Entrate procede approfondendo la correttezza e la congruità dei dati con le informazioni presenti in Anagrafe tributaria e indicate nelle specifiche tecniche (es. controllo fatture elettroniche, coerenza tra il codice fiscale del richiedente e l’intestazione dell’IBAN) rilasciando una seconda ricevuta, disponibile entro 7 giorni lavorativi dalla data della ricevuta di presa in carico, attestante l’accoglimento oppure lo scarto dell’istanza;
  • le ricevute sono disponibili nella sezione ricevute dell’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate nonché nella sezione “Consultazione degli invii effettuati” del portale “Fatture e Corrispettivi”;
  • in caso di esito positivo, l’Agenzia delle Entrate corrisponde il contributo mediante accreditamento diretto sul c/c intestato al beneficiario;
  • dopo aver erogato il contributo, l’Agenzia delle Entrate effettua controlli di carattere sostanziale sui dati dichiarati;
  • in caso di errore, è possibile presentare una nuova istanza, in sostituzione di quella precedentemente trasmessa. L’ultima istanza trasmessa sostituisce tutte quelle precedentemente inviate per le quali non è stato eseguito il mandato di pagamento del contributo. In pratica, la ricevuta di accoglimento dell’istanza blocca la possibilità di ulteriori correzioni. In quest’ultima circostanza, se il richiedente si accorge di aver presentato un’istanza per un contributo non spettante, può trasmettere in ogni momento – anche oltre il 13 agosto 2020 – un’istanza di rinuncia totale al contributo;
  • l’esito negativo dei controlli sostanziali comporta l’emissione di un atto di recupero del contributo in tutto o in parte non spettante unitamente all’irrogazione delle sanzioni e gli interessi dovuti (art. 25 co. 12 del DL 34/2020).

Per quanto concerne il trattamento contabile, la circolare n. 15/2020 evidenzia che il contributo in oggetto si pone la finalità di compensare, almeno in parte, i gravi effetti economici e finanziari che hanno subito determinate categorie di operatori economici a seguito della pandemia e che il contributo è erogato ad integrazione di mancati ricavi registrati dal contribuente a causa della crisi. Ne discende che, dal punto di vista economico-aziendale, l’agevolazione in esame è un contributo in conto esercizio da indicare nella voce A.5 – altri ricavi e proventi del conto economico, trattandosi di somme che hanno natura di integrazione dei ricavi dell’attività ovverossia di riduzione dei relativi costi ed oneri.

Da un punto di vista fiscale, il contributo non partecipa alla formazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi né tantomeno concorre alla formazione del valore della produzione netta ai fini IRAP. È del tutto irrilevante ai fini del rapporto ai sensi dell’art. 61 (deducibilità degli interessi passivi per i soggetti IRPEF) e dell’art. 109 co.5 (deducibilità dei componenti diversi dagli interessi passivi) e non è soggetto alla ritenuta operata ai sensi dell’art.28, co.2, D.P.R. 600/73.

Nicolò Cipriani – Centro Studi CGN