Autofattura per provvigioni agenzia di viaggio: registrazione nella contabilità del tour operator e dell’agenzia intermediaria

Come vengono remunerate le agenzie di viaggio per l’attività di intermediazione svolta? Come deve essere emessa l’autofattura per provvigioni con l’avvento della fatturazione elettronica? Come deve essere registrato contabilmente il documento nella contabilità del tour operator e dell’agenzia di viaggi?

Per “pacchetti turistici” si intendono “i viaggi, le vacanze, le formule “tutto compreso” e le crociere turistiche che risultano dalla combinazione prefissata di almeno due dei seguenti elementi, venduti o offerti ad un prezzo forfetario: trasporto, alloggio, servizi turistici non accessori al trasporto o all’alloggio” la cui durata complessiva sia superiore alle 24 ore, ovvero si estenda per un arco di tempo comprendente almeno una notte (art. 1 del Decreto 30 luglio 1999 n. 340).

Questi pacchetti sono commercializzati dai tour operator, i quali possono non venderli direttamente al cliente finale ma affidarsi ad un’agenzia di viaggi che svolge la funzione di intermediario tra il tour operator e il cliente stesso.

Come vengono remunerate le agenzie di viaggio per l’attività di intermediazione svolta?

Quando l’agenzia di viaggio intermediaria vende un pacchetto turistico, il tour operator, in virtù dell’intermediazione effettuata, riconosce all’agenzia una commissione di intermediazione per la quale emetterà mensilmente un’autofattura ai sensi dell’art. 74-ter comma 8 D.P.R. 633/1972.

Nell’autofattura emessa dal T.0. occorrerà distinguere se le provvigioni del periodo si riferiscono a:

  • Cessioni di pacchetti UE: le cui provvigioni sono imponibili (assoggettate ad IVA 22%)
  • Cessioni di pacchetti ExtraUE: le cui provvigioni sono non imponibili ai sensi dell’art. 9 D.P.R. 633/1972.

Il documento dovrà essere emesso entro il mese successivo al pagamento della commissione.

Come deve essere emessa l’autofattura per provvigioni con l’avvento della fatturazione elettronica?

Ai fini della corretta emissione dell’autofattura elettronica occorrerà compilare la fattura elettronica ordinaria (“Tipo Documento” TD01), indicando:

  • nella sezione Dati relativi al cedente/prestatore i dati dell’agenzia di viaggio
  • nella sezione Dati relativi al cessionario/committente i dati del tour operator
  • nella sezione Soggetto emittente la dicitura “CC” che identifica i documenti emessi da un soggetto diverso dal cedente/prestatore
  • in luogo dell’aliquota IVA, il codice natura N6 se la fattura riguarda operazioni imponibili oppure N3 se la fattura riguarda operazioni non imponibili.

Come riportato anche nella FAQ 53 dell’Agenzia delle Entrate del 21 dicembre 2018, l’emissione di una fattura per conto terzi, disciplinata dall’art. 21 del D.P.R. n. 633/72, non prevede la predisposizione e l’invio all’Agenzia delle entrate di alcuna delega con cui il tour operator comunica di emettere la fattura per conto all’agenzia viaggi.

La fattura verrà trasmessa al Sistema di interscambio che provvederà a recapitarla nella sezione Documenti ricevuti del portale Fatture e corrispettivi del tour operator (o ad altro indirizzo telematico se nel documento viene indicata la PEC oppure il codice destinatario).

L’agenzia di viaggi, al contrario, non troverà alcun documento nel gestionale utilizzato per la fatturazione elettronica ma solamente nell’area riservata del portale Fatture e corrispettivi.

Sarà quindi opportuno che il tour operator, una volta trasmessa allo SDI l’autofattura, invii una copia del documento (in formato xml o pdf) all’agenzia di viaggi.

Come dovrà essere registrato contabilmente il documento nella contabilità del tour operator e dell’agenzia di viaggi?

Ipotizziamo il seguente esempio:

Il tour operator Beta emette la seguente autofattura ai sensi dell’art. 74 ter c. 8 del DPR633/1972 per conto dell’agenzia di viaggio intermediaria Alfa per provvigioni corrisposte per le partenze del mese di giugno:

  • pacchetti turistici effettuati nell’Unione europea = 1.052,00 euro soggetti ad IVA del 22% pari a 231,44 euro;
  • pacchetti turistici effettuati al di fuori dell’Unione europea = 1.635,00 euro non imponibili ai sensi dell’art. 9 D.P.R. 633/1972.

Contabilità del tour operator

Per il tour operator, il documento costituisce una normale fattura di acquisto di servizi.

Il tour operator effettua la doppia annotazione dell’imposta sulle provvigioni UE (soggette ad IVA 22%) adottando il criterio della doppia registrazione nel registro acquisti e vendite.

Contabilmente le scritture da rilevare saranno le seguenti:

Rilevazione del costo delle provvigioni nel registro acquisti:

Registrazione nel documento nel registro vendite per neutralizzare l’imposta, utilizzando un opportuno conto transitorio non rilevante ai fini reddituali:

Rilevazione della scrittura di giroconto, con lo scopo di rilevare l’effettiva partita a debito verso l’agenzia di viaggi intermediaria:

Contabilità dell’agenzia di viaggi

Nella contabilità dell’agenzia di viaggi verrà registrata una normale fattura di vendita:

  • senza contabilizzare l’IVA eventualmente applicata relativa a pacchetti turistici resi all’interno dell’Unione Europea o c.d “misti”, in quanto gli adempimenti ai fini IVA sono assolti da parte del tour operator (ex 74-terco. 8 del DPR 633/72);
  • con l’indicazione della non imponibilità ai fini IVA, ai sensi dell’art. 9, comma 1, n. 7-bis D.P.R. n. 633/1972, per la parte di provvigioni relative a pacchetti turistici resi al di fuori dell’Unione europea.

Rilevazione del ricavo delle provvigioni nel registro vendite:

Scrittura relativa all’incasso della provvigione:

Giulia Bianchet – Centro Studi CGN