Ecco come cedere i crediti d’imposta Covid-19

Come noto, al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all’emergenza Covid-19, il decreto Rilancio (D.L. 19 maggio 2020 n. 34) ed il decreto Cura Italia (D.L. 17 marzo 2020 n. 18) hanno introdotto alcune tipologie di crediti d’imposta, utilizzabili in compensazione o cedibili a terzi, per sostenere gli operatori colpiti dalle conseguenze dell’emergenza.

Ai soggetti che hanno maturato i crediti d’imposta viene riconosciuta la possibilità di cessione anche parziale del credito ad altri soggetti (inclusi istituti di credito e altri intermediari) per la quota non utilizzata direttamente secondo le modalità previste dalle relative disposizioni.

Con il provvedimento del 1° luglio 2020 l’Agenzia delle Entrate definisce le modalità di attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 122, comma 2, lettere a) e b) del D.L. 19 maggio 2020 n. 34, in tema di cessione dei crediti d’imposta riconosciuti.

Le disposizioni del documento pubblicato il 1° luglio dall’Agenzia si applicano al credito d’imposta per botteghe e negozi, di cui all’articolo 65 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 (decreto Cura Italia) e al credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda, di cui all’articolo 28 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34.

Quali sono le modalità ed il contenuto della comunicazione che deve essere inviata all’Agenzia delle Entrate?

La comunicazione della cessione dei crediti d’imposta può essere effettuata a partire dal 13 luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021, direttamente dai soggetti che cedono il credito maturato, utilizzando i servizi telematici disponibili nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate.

Per l’invio telematico della comunicazione è possibile avvalersi anche di un intermediario telematico tra quelli di cui all’articolo 3, comma 3, del D.P.R. 322/1998 che provvederà all’invio tramite il canale Entratel (ad oggi mancano ancora le modalità di invio).

A pena di inammissibilità, la comunicazione da inviare al fisco deve contenere i dati del soggetto cedente che ha maturato il credito d’imposta, la tipologia del credito d’imposta ceduto, il tipo di contratto a cui si riferisce, l’importo del credito, gli estremi del contratto in relazione al quale è maturato il credito e la data in cui è avvenuta la cessione del credito.

Come possono essere utilizzati i crediti d’imposta ceduti?

Il cessionario può utilizzare i crediti d’imposta “ricevuti” con le stesse modalità con le quali sarebbero stati utilizzati dal cedente. I crediti d’imposta ceduti possono essere usati in compensazione tramite il modello di pagamento F24 a decorrere dal giorno lavorativo successivo alla comunicazione della cessione previa accettazione da comunicare esclusivamente a cura dello stesso cessionario nell’apposita area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate.

La quota dei crediti d’imposta ceduti che non è utilizzata entro il 31 dicembre dell’anno in cui è stata comunicata la cessione non può essere utilizzata negli anni successivi, né richiesta a rimborso ovvero ulteriormente ceduta.

I cessionari possono ulteriormente cedere i crediti d’imposta ad altri soggetti entro il 31 dicembre dell’anno in cui è stata comunicata la prima cessione e il successivo cessionario utilizza i crediti d’imposta secondo gli stessi termini, modalità e condizioni applicabili al cedente, dopo l’accettazione della cessione da comunicare esclusivamente a cura dello stesso cessionario, a pena di inammissibilità.

Quali controlli sui crediti ceduti?

In caso di cessione dei crediti d’imposta, all’Amministrazione finanziaria resta il potere di effettuare il controllo di spettanza dei crediti medesimi e di accertare e irrogare le sanzioni nei confronti dei beneficiari originari che hanno comunicato la cessione.

I cessionari rispondono solamente per l’eventuale utilizzo dei crediti d’imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto ai crediti ricevuti. L’amministrazione finanziaria potrà pertanto verificare, in capo al beneficiario originario, l’esistenza dei presupposti, delle condizioni previste per usufruire del credito, la corretta determinazione dell’importo ed il suo esatto utilizzo. I controlli in capo ai cessionari mirano a verificare l’utilizzo del credito in modo irregolare o in misura maggiore rispetto all’ammontare ricevuto in sede di cessione.

Antonino Salvaggio – Centro Studi CGN

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