Il credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione: i chiarimenti dell’Agenzia delle entrate

È palese che la situazione emergenziale causata dalla rapida diffusione del Coronavirus abbia messo in ginocchio molte aziende del territorio nazionale. Per tale ragione, il Governo ha dovuto trovare delle soluzioni a sostegno dell’economia, la maggior parte raggruppate nel Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34, meglio conosciuto come Decreto Rilancio, convertito dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77.

Con Circolare n. 20/E del 10 luglio 2020, l’Agenzia delle entrate ha messo nero su bianco i chiarimenti relativi ai crediti d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro e per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione. In relazione al primo, si rinvia all’articolo “Credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro”.

In merito, invece, al credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione, quale misura di contenimento del contagio del virus COVID-19, il Governo ha messo a disposizione un plafond di 200 milioni di euro per l’anno 2020 al quale determinati soggetti potranno accedere direttamente o attraverso la cessione del credito.

A quanto ammonta il credito?

La spesa massima agevolabile è stata fissata dalla norma in 100.000 € per beneficiario e il credito spetterà nella misura del 60 per cento della spesa sostenuta (pertanto nel limite massimo di 60.000 €).

L’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile sarà tuttavia riproporzionato al totale delle richieste ricevute dagli aventi diritto, affinché tutti possano beneficiare dell’importo stanziato.

Qualora, ad esempio, vengano presentate solo due domande di accesso al credito, i due soggetti potranno beneficiare al massimo di un credito pari a 60.000 € ciascuno. Se le domande fossero, per assurdo, 100 milioni, il credito sarebbe pari a 2 € per ciascun avente diritto.

Quali sono i soggetti interessati?

  • Imprenditori individuali e società in nome collettivo e in accomandita semplice che producono reddito d’impresa indipendentemente dal regime contabile adottato;
  • enti e società indicati nell’articolo 73, comma 1, lettere a) e b), del TUIR;
  • stabili organizzazioni di soggetti non residenti di cui alla lettera d), del comma 1, dell’articolo 73 del TUIR;
  • persone fisiche e associazioni di cui all’articolo 5, comma 3, lettera c), del TUIR che esercitano arti e professioni, producendo reddito di lavoro autonomo ai sensi dell’articolo 53 del TUIR;
  • enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore;
  • enti religiosi civilmente riconosciuti.

Inoltre, dal momento che non vi sono vincoli in relazione al regime fiscale, l’Agenzia delle entrate ritiene che abbiano diritto all’accesso al credito, anche:

  • i soggetti in regime forfetario di cui all’articolo 1, commi 54 e seguenti della legge n. 190 del 2014;
  • i soggetti in regime di vantaggio di cui all’articolo 27, commi 1 e 2 del decreto legge n. 98 del 6 luglio 2011;
  • gli imprenditori e le imprese agricole, sia quelle che determinano per regime naturale il reddito su base catastale, sia quelle che producono reddito d’impresa.

In particolare, gli enti non commerciali, quelli del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti potranno beneficiare del credito a prescindere dall’attività svolta.

Quali spese sono agevolabili?

La norma si riferisce alle attività di sanificazione intese come attività finalizzate ad eliminare o ridurre a quantità non significative la presenza del virus che ha determinato l’emergenza epidemiologica COVID-19 e, non facendo esplicito riferimento all’acquisto, l’Agenzia delle entrate ritiene che possa essere ricompresa anche l’attività svolta in economia dal soggetto beneficiario, avvalendosi di propri dipendenti o collaboratori. Le ore effettivamente impiegate andranno moltiplicate per il costo orario dal soggetto preposto alla sanificazione, così da poter calcolare il totale di spesa agevolabile.

In relazione alle spese per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti, con Circolare n. 9/E del 13 aprile 2020 l’Agenzia delle entrate aveva già chiarito quali dispositivi individuali di protezione permettevano l’accesso al credito (ad esempio, mascherine chirurgiche, Ffp2 e Ffp3, guanti, visiere di protezione e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari), a cui si aggiunge l’acquisto di:

  • prodotti detergenti e disinfettanti;
  • dispositivi di sicurezza, quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione;
  • dispostivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione.

Con la sopracitata Circolare n. 20/E, è stato specificato che rientrano nell’agevolazione anche l’acquisto e la sanificazione dei DPI che venivano utilizzati prima della pandemia, per adempiere agli obblighi previsti dalle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Vi sono limiti temporali?

Il comma 1 dell’art.125 del Decreto Rilancio fa esplicito riferimento alle “spese sostenute nel 2020”; pertanto è necessario distinguere tra i soggetti che beneficiano del criterio di cassa e di coloro che seguono il criterio di competenza:

  • nel primo gruppo rientrano le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni, gli enti non commerciali, le imprese individuali e le società di persone in regime di contabilità semplificata. Questi soggetti potranno beneficiare del credito per le spese effettivamente sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020, in base al principio di cassa;
  • le imprese individuali, le società, gli enti commerciali e gli enti non commerciali in regime di contabilità ordinaria, invece, beneficeranno del credito sulla base del principio di competenza, indipendentemente dalla data di pagamento.

Si precisa che la spesa agevolabile è da considerarsi al netto dell’Iva, qualora sia dovuta.

Il credito dovrà poi essere utilizzato, secondo le modalità sotto riportate, entro il 31 dicembre 2021.

Come comunicare l’ammontare delle spese agevolabili?

Con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 10 luglio 2020, l’Amministrazione finanziaria ha definito i criteri e le modalità di applicazione e fruizione dei crediti d’imposta in oggetto.

Gli aventi diritto dovranno compilare un apposito modulo e inviarlo all’Agenzia delle entrate, al fine di comunicare l’ammontare delle spese ammissibili sostenute fino al mese precedente alla data di sottoscrizione della comunicazione stessa e l’importo che prevedono di sostenere successivamente, fino al 31 dicembre 2020. In riferimento al solo credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione, la spesa agevolabile va comunicata entro il 7 settembre 2020 esclusivamente con modalità telematiche in autonomia o avvalendosi di un intermediario.

Come può essere utilizzato il credito?

Il credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione può essere utilizzato, alternativamente:

  • in compensazione nel modello F24, presentato esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle entrate, utilizzando un apposito codice tributo comunicato con successive risoluzioni;
  • nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa. In particolare, il credito spettante e i corrispondenti utilizzi andranno riportati nel quadro RU.

A partire dal 19 maggio 2020 (data di entrata in vigore del Decreto Rilancio) e fino al 31 dicembre 2021, il credito potrà essere ceduto anche parzialmente, a soggetti terzi, ivi compresi gli istituti di credito e altri intermediari finanziari, i quali, a loro volta, avranno la facoltà di cedere il credito o di utilizzarlo con le modalità sopra riportate.

Il soggetto cedente dovrà comunicare tale scelta attraverso l’area riservata sul sito internet dell’Agenzia delle entrate. Successivamente, il cessionario dovrà comunicare l’accettazione di tale credito.

I controlli dell’Agenzia delle entrate

L’Amministrazione finanziaria si è riservata la facoltà di controllare la spettanza dei crediti d’imposta. Nel caso in cui il beneficiario decida di cedere il credito per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione, l’Agenzia delle entrate, sulla base di quanto disposto dall’art.122, comma 4, del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34, potrà appurare l’esistenza dei presupposti, delle condizioni previste dalla legge per usufruire dell’agevolazione, la corretta determinazione dell’ammontare del credito e il suo esatto utilizzo in capo al beneficiario originario.

In capo al soggetto cessionario, invece, l’Amministrazione finanziaria verificherà esclusivamente il corretto utilizzo del credito ricevuto.

Alessandra Bortolin – Centro Studi CGN