Dal 2020 un nuovo credito d’imposta sostituisce il super-iper ammortamento

La Legge di Bilancio 2020 n.160/2019 art.1 co.184-197 ha cambiato le regole del super-iper ammortamento stabilendo che, dal 2020 per gli investimenti in beni strumentali, è concesso un contributo sotto forma di credito d’imposta.

Ambito temporale

Gli investimenti agevolabili sono quelli sostenuti a partire dal 01 gennaio 2020 fino al 31 dicembre 2020, ovvero entro il 30 giugno 2021, a condizione che entro il 31 dicembre 2020 sia stato accettato l’ordine e sia stato pagato un acconto pari al 20% del costo d’acquisto.

Soggetti beneficiari

Possono beneficiare del credito d’imposta tutte le imprese residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal tipo di attività svolta, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito.

Come chiarito dall’Agenzia delle Entrate in occasione del Videoforum del 13/01/2020 anche i professionisti sono ammessi all’agevolazione ma potranno usufruire solo del credito relativo ai beni materiali strumentali nuovi diversi da quelli che rientrano tra gli investimenti “Industria 4.0” (ovvero per i beni che potevano usufruire del super-ammortamento).

A differenza di quanto previsto per l’agevolazione del super e dell’iper-ammortamento il credito d’imposta spetta anche per i soggetti che determinano il reddito con criteri forfetari, tra i quali i soggetti in regime forfetario di cui alla Legge 190/2014.

Soggetti esclusi

Sono escluse le imprese sottoposte a procedure concorsuali (fallimento, concordato preventivo senza continuità aziendale) e in liquidazione e quelle destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell’art. 9, comma 2 del D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231.

In ogni caso il beneficio è subordinato al rispetto della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e al corretto adempimento dei contributi previdenziali ed assistenziali.

Entità dell’agevolazione

A seconda dei beni agevolabili è riconosciuto un credito d’imposta in misura diversa.

Investimenti in beni materiali nuovi

Sono agevolabili gli investimenti in beni materiali nuovi, strumentali all’esercizio dell’attività d’impresa, ad esclusione degli investimenti in beni:

  • indicati all’art.164 comma 1 TUIR, ovvero veicoli e altri mezzi di trasporto;
  • con coefficienti di ammortamento, definiti dal D.M. del 31/12/1988, inferiori a 6,5%;
  • fabbricati e costruzioni;
  • indicati nell’allegato 3 annesso alla legge 28 dicembre 2015;
  • gratuitamente devolvibili delle imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell’energia, dell’acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento dei rifiuti.

Il credito d’imposta riconosciuto viene stabilito nella misura del 6% del costo, con limite massimo agli investimenti pari a 2 milioni di euro.

Investimenti in beni materiali – industria 4.0

Sono agevolabili gli investimenti in beni materiali nuovi, strumentali all’esercizio dell’attività d’impresa, di cui all’allegato A della L. n.232 del 11/12/2016.

Il credito d’imposta riconosciuto è nella misura del:

  • 40% del costo, per investimenti nel limite massimo di 2,5 milioni di euro,
  • 20% del costo, per investimenti tra 2,5 e 10 milioni di euro.

Investimenti in beni immateriali – industria 4.0

Sono agevolabili gli investimenti in beni immateriali nuovi, strumentali all’esercizio dell’attività d’impresa, di cui all’allegato B della L. n.232 del 11/12/2016.

Il credito d’imposta riconosciuto è nella misura del 15% del costo, con limite massimo agli investimenti pari a 700.000 euro.

Modalità di fruizione del credito

Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, a decorrere dall’anno successivo a quello dell’entrata in funzione o interconnessione dei beni:

  • in 3 rate, di pari importo, per gli investimenti in beni immateriali di cui all’allegato B della L. n.232 del 11/12/2016,
  • in 5 rate, di pari importo per gli altri investimenti.

Il credito d’imposta non può essere oggetto di cessione o trasferimento, neanche all’interno del consolidato fiscale.

Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito e della base imponibile IRAP e non rileva ai fini del calcolo della deducibilità degli interessi passivi e dei componenti negativi, di cui agli art.61 e 109 del Tuir.

Obblighi documentali

Al comma 195 viene precisato che i soggetti che effettuano gli investimenti e si avvalgono del credito d’imposta sono obbligati, pena la revoca del contributo, a conservare la documentazione idonea a dimostrare l’effettivo sostenimento della spesa.

La fattura deve contenere l’espresso riferimento alle disposizioni dei commi da 184 a 194.

Misure Covid

L’art.50 del D.L. Rilancio è intervenuto sul cosiddetto “termine lungo” per poter usufruire del super ammortamento previsto per l’anno 2019, estendendolo agli investimenti effettuati durante l’anno 2020 e riguardanti i beni materiali nuovi, per i quali sia stato accettato l’ordine e sia stato pagato un acconto pari almeno al 20% del costo acquisto entro il 31/12/2019.

In seguito alla situazione di emergenza che si è creata nel corso dell’anno 2020, è stato spostato il termine di consegna dei beni dal 30/06/2020 al 31/12/2020, entro tale termine infatti si può usufruire della maggiorazione legata al super ammortamento.

Monica Casalicchio – Centro Studi CGN