Erogazioni liberali ai partiti: detraibile il contributo alla sezione locale

È detraibile l’elargizione a favore della sezione locale di un partito politico? Questo il quesito rivolto dal legale rappresentante di un movimento politico all’Agenzia delle entrate. Ecco il responso.

Con la Risposta n.201 del 6 luglio 2020, l’Agenzia delle entrate ha dato riscontro ad un istante che chiedeva se, ai fini della detraibilità delle erogazioni liberali ai partiti politici, fosse possibile effettuare i versamenti anche in favore delle sezioni locali degli stessi o se l’unica modalità per non perdere l’agevolazione fiscale fosse elargire la somma alla sede nazionale (quindi centrale) dei partiti. Tale quesito nasce anche dalla consapevolezza che le articolazioni locali dei movimenti godono di una certa indipendenza dal momento che sono caratterizzate da autonomia amministrativa e negoziale.

In generale, ai sensi dell’art. 11 del DL n.149 del 2013, è oggetto di agevolazione fiscale l’erogazione liberale a favore di un gruppo politico solo se lo stesso è iscritto nella sezione I del Registro di cui all’art. 4 del DL n.149 del 2013. Il rigo dedicato nel modello 730 è l’E8-10 cod. 62 (RP8-10 cod.62 del modello Redditi) e il beneficio consiste in una detrazione dall’imposta lorda pari al 26% della somma calcolata su un importo compreso tra i 30,00 € e 30.000,00 € annui. In merito alla questione posta nell’interpello, la Circolare 19/E del 08 luglio 2020, come anche le precedenti, chiariscono che le elargizioni a favore delle sezioni territoriali dei partiti politici nazionali sono detraibili sempreché:

  • il partito nazionale sia iscritto nel registro sopracitato;
  • il pagamento avvenga con metodi tracciabili;
  • sia rinvenibile l’autore del versamento.

Alle medesime conclusioni giunge anche l’Agenzia che, rispondendo al contribuente, conferma che è possibile portare in detrazione la spesa anche se i versamenti sono effettuati a favore di sezioni locali dotate di autonomia amministrativa e negoziale, a condizione che rispettino i requisiti suddetti. Sono quindi salve tutte le elargizioni non direttamente effettuate alla sede centrale del partito.

È bene ricordare, inoltre, che non godono di alcun beneficio fiscale:

  • le corresponsioni effettuate in contanti, non essendo tracciabili;
  • i contributi versati a favore dei comitati elettorali, delle liste e dei mandatari, perché non hanno rappresentanza in Parlamento;
  • la quota versata per il tesseramento o la quota associativa, in quanto finalizzata a prendere parte agli avvenimenti del partito e, per questo, non qualificabili come erogazioni liberali.

In tutti questi casi, indipendentemente dall’iscrizione del movimento agli appositi elenchi, non è possibile detrarre le somme versate. Infine, si precisa che a partire dall’anno di imposta 2017 deve essere possibile evincere dai documenti di spesa il carattere di liberalità del versamento, ossia deve essere chiaro che la somma consiste in un’offerta e non prevede alcuna controprestazione.

Giulia Zanotto – Centro Studi CGN