Welfare aziendale: raddoppia il limite per l’esenzione fiscale dei fringe benefit

Il welfare aziendale è costituito da una serie di benefici di natura non monetaria che un’impresa eroga ai propri collaboratori al fine di aumentare il loro potere d’acquisto e il loro benessere, elementi che influiscono positivamente sulla produttività e sul lavoro. Si tratta di strumenti economici particolarmente appetibili in quanto godono di un trattamento fiscale privilegiato.

Nello specifico, il ventaglio di beni e servizi che l’impresa può offrire è composto dalle seguenti categorie:

  • fringe benefit;
  • flexible benefit;
  • premi di produttività.

Fringe benefit

I cosiddetti fringe benefit sono beni o servizi fungibili (di natura non monetaria) che si aggiungono alla retribuzione ordinaria del collaboratore. Essi vengono regolati dai contratti collettivi e da accordi fra l’impresa e il lavoratore e vengono sottoposti ad imposizione fiscale, a meno che non siano inferiori ad una certa soglia. Il decreto-Legge n. 104 del 2020 ha modificato il comma 3 dell’articolo 51 del TUIR, portando il limite di esenzione fiscale dei fringe benefit da 258,23 € a 516,46 € all’anno. Tale soglia non rappresenta una franchigia: in altri termini, se questi benefici superano il valore di 516,46 € vengono sottoposti interamente ad imposizione contributiva e fiscale. Se invece sono inferiori a tale soglia, gli stessi sono esenti da qualsiasi imposizione. Tra le misure principali appartenenti a questa categoria si annoverano:

  • buoni pasto e buoni regalo;
  • sconti e convenzioni con negozi, centri benessere, palestre, ecc.;
  • auto aziendale;
  • cellulare, tablet e computer aziendale.

Flexible benefit

Questa categoria di benefici differisce dalla prima in quanto si affianca alla retribuzione ordinaria del collaboratore ed è completamente esente da qualsiasi imposizione contributiva o fiscale. In questo caso i benefici da erogare vengono stabiliti dall’impresa, a propria discrezione, e riguardano forme di contribuzione per la previdenza complementare, per l’assicurazione sanitaria integrativa, servizi extrascolastici ed estivi per i figli dei collaboratori, ecc.

Premi di produttività

Anche questo tipo di beneficio appartiene alla categoria dei flexible benefit ma ha una doppia natura: esso può essere percepito in busta paga dal lavoratore o può essere convertito in servizi di welfare (cioè beni o servizi fungibili). Se il lavoratore decide di ricevere in denaro il premio di produttività, esso può essere sottoposto ad un’aliquota sostitutiva del 10%, fino ad un importo di 3.000,00 € all’anno, a patto che il reddito complessivo del collaboratore non superi gli 80.000,00 €. In alternativa, tale premio può essere convertito in buoni acquisto e altri servizi di welfare di tipo non monetario. Quest’alternativa è applicabile solo se sussiste un accordo fra l’impresa e le organizzazioni sindacali di categoria. In caso di conversione, il beneficio sarebbe esente da qualsiasi imposizione.

Arnido Doci – Centro Studi CGN