Bonus affitti anche in caso di sublocazione di una stanza per attività professionale

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta all’interpello n. 356 del 15 settembre 2020, ha precisato che il credito d’imposta sui canoni di locazione di immobili ad uso non abitativo spetta anche in caso di sublocazione di una stanza compresa all’interno dell’immobile stesso.

Si ricorda che l’art. 28 del decreto suddetto ha introdotto un credito d’imposta pari al 60% del canone di locazione corrisposto da imprese e professionisti per gli immobili ad uso non abitativo e destinati allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo. Le condizioni perché si possa usufruire di tale agevolazione sono le seguenti:

  • ricavi e compensi conseguiti nel 2019 inferiori a 5 milioni di euro;
  • diminuzione di fatturato di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del periodo d’imposta precedente.

Nel caso di specie, un avvocato titolare di un contratto di sublocazione per una stanza compresa in un immobile adibito alla libera professione, chiedeva se, in funzione della riduzione di fatturato intervenuta nel bimestre aprile/maggio 2020 rispetto al bimestre aprile/maggio 2019, avesse diritto di accesso al “bonus locazioni” previsto dall’art. 28 del decreto rilancio (DL n. 34/2020).

La risposta dell’Agenzia delle Entrate non si è fatta attendere. La Circolare n. 14/2020 ha specificato non solo che il credito d’imposta spetta in misura percentuale “sui canoni di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo” ma ha chiarito anche che i canoni relativi ai contratti di locazione ammessi al beneficio, devono riguardare contratti di locazione identificati dagli articoli 1571 e seguenti del codice civile regolamentati dalla legge n. 392/1978. Nel caso in esame, la durata del contratto di sublocazione stipulato dal professionista istante è regolato dall’articolo 27 della Legge n.392/78, che contiene la disciplina della durata delle “locazioni e sublocazioni” di “immobili urbani adibiti ad uso diverso da quello di abitazione“, applicabile anche “anche ai contratti relativi ad immobili adibiti all’esercizio abituale e professionale di qualsiasi attività di lavoro autonomo”. Inoltre, il contratto di sublocazione stesso stipulato dal professionista contiene una clausola di rinvio, in virtù della quale, per quanto non previsto nel contratto, le parti richiamano espressamente la Legge 392/78.

Pertanto, ferme le considerazioni sopra esposte e vista la finalità generale dell’art. 28 che è quella di contenere gli effetti economici negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19 che hanno determinato una riduzione dei ricavi o dei compensi delle attività economiche a fronte dell’incidenza dei costi fissi quali, ad esempio, il canone di locazione, l’Agenzia delle Entrate ritiene che il professionista istante possa accedere al beneficio previsto dall’articolo 28 del decreto Rilancio, avendo stipulato un contratto di sublocazione disciplinato dalla legge n. 392 del 1978, sempreché sussistano tutte le altre condizioni previste dalla norma agevolativa.

Giovanni Fanni – Centro Studi CGN
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