Dal 16 ottobre 2020 riprende la riscossione delle cartelle esattoriali

Dopo un periodo di sospensione durato oltre 7 mesi, riprendono le attività di riscossione coattiva ma c’è la possibilità di chiedere una dilazione di pagamento.

Il D.L.14.8.2020 n. 104, ormai prossimo alla conversione in legge, porta con sé la ripresa di una serie di attività esercitate dall’Agente della Riscossione che erano rimaste sospese grazie ai decreti “Cura Italia” (D.L. n. 18/2020 conv. in L. n. 27/2020) e “Rilancio” (D.L. n.34/2020 conv. in L. n. 77/2020).

Pertanto, a partire dal 16 ottobre 2020, riprenderà la riscossione:

  • delle cartelle di pagamento emesse dagli Agenti della riscossione, per le entrate tributarie e non tributarie;
  • delle ingiunzioni fiscali degli enti territoriali;
  • degli avvisi di addebito INPS;

e ancora riprenderanno

  • le notifiche delle cartelle di pagamento;
  • i pignoramenti dell’Agente della riscossione su stipendi e pensioni.

Si deve però tenere presente che è possibile alleggerire il peso dei versamenti  oggetto di sospensione.

In effetti, la cartella esattoriale dovrebbe essere pagata in unica soluzione entro il prossimo 30 novembre, ma è possibile chiedere la dilazione all’Agente della Riscossione (art. 19 D.P.R. n. 602/1973).

Nel caso in cui il debito complessivo del contribuente nei confronti del predetto Agente fosse contenuto entro i 60.000 euro, la dilazione potrà essere concessa con motivazioni e modalità piuttosto snelle.

Il periodo di dilazione può arrivare a 72 mesi, ma è previsto che l’importo minimo di ciascuna rata, costante o variabile, sia di almeno € 50.

Un’ulteriore accortezza che si può usare è la tempistica con la quale chiedere la rateazione del pagamento.

Infatti, per le richieste presentate fino al 15 ottobre 2020 relativamente ai piani di dilazione in essere alla data dell’8 marzo 2020 (21 febbraio per i soggetti residenti nelle cosiddette “zone rosse”) nonché per i provvedimenti di accoglimento emessi dall’Agente della Riscossione, le forti penalizzazioni causate dall’eventuale interruzione del pagamento delle rate, si verificheranno in caso di mancato versamento di 10 rate, anche non consecutive, invece di 5 rate come previsto ordinariamente.

Dott. Rag. Giuseppina Spanò – Palermo