Decreto Ristori Bis: congedo straordinario e bonus baby-sitting

Il “Decreto Ristori bis”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 9 novembre 2020, introduce ulteriori misure a sostegno delle famiglie residenti nelle “zone rosse”, costrette a fare i conti con le scuole chiuse e i figli impegnati da casa nella didattica integrata digitale.

Limitatamente alle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, cosiddette “zone rosse” individuate con ordinanze del Ministro della salute, la scuola viene garantita in presenza solo fino alla prima media; dalla seconda media in poi l’attività didattica deve essere svolta totalmente a distanza.

Al fine di agevolare i lavoratori residenti nelle “zone rosse” con figli coinvolti nella didattica a distanza, quindi, gli articoli 13 e 14 del D.L. 9 novembre 2020, n. 149 (c.d. “Decreto Ristori bis”) hanno reintrodotto le seguenti misure di sostegno:

  1. congedo Straordinario Covid 19 per i lavoratori dipendenti;
  2. bonus baby-sitting per i lavoratori autonomi.

Congedo straordinario per i genitori in caso di sospensione della didattica in presenza delle scuole secondarie di primo grado (articolo 13 “Decreto Ristori Bis)

I genitori degli alunni delle scuole secondarie di primo e di secondo grado (dalla seconda media e per tutti le superiori), lavoratori dipendenti, hanno la facoltà di astenersi dal lavoro per l’intera durata della sospensione dell’attività didattica in presenza.

Tale facoltà è riconosciuta:

  • nei casi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile (smartworking);
  • alternativamente ad entrambi i genitori.

Per tali periodi di congedo è riconosciuta, in luogo della retribuzione, un’indennità pari al 50% della retribuzione stessa e la contribuzione figurativa.

Il congedo straordinario è riconosciuto anche ai genitori di figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi della legge 104/1992, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale per i quali sia stata disposta la chiusura.

Il congedo introdotto dal “Decreto Ristori bis” si aggiunge al congedo per i lavoratori con figli di età non superiore a 16 anni posti in quarantena o in didattica a distanza fino al 31 dicembre 2020, previsto dal primo “Decreto Ristori” (D.L. 28 ottobre 2020, n. 137); tale misura, però, non prevedeva l’indennità pari al 50% della retribuzione qualora il figlio avesse un’età compresa tra i 14 e i 16 anni.

Bonus baby-sitting (articolo 14 Decreto Ristori Bis)

I genitori di alunni delle scuole secondarie di primo grado (dalla seconda media e per tutti le superiori), iscritti alla Gestione separata oppure iscritti alle gestioni speciali dell’assicurazione generale obbligatoria (AGO), e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, hanno il diritto di fruire di uno o più bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di 1000 euro. Anche in questo caso tali prestazioni devono essere effettuate nel periodo di sospensione dell’attività didattica in presenza.

Tale facoltà è riconosciuta:

  • nei casi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile (smartworking);
  • alternativamente ad entrambi i genitori;
  • a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore.

Il bonus baby-sitting, alla pari del congedo straordinario, si applica anche ai lavoratori genitori di figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi della legge 104/1992, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale per i quali sia stata disposta la chiusura.

Il bonus baby-sitting può essere richiesto anche da genitori affidatari mentre, a differenza del bonus baby-sitting precedentemente previsto da “Decreto Cura Italia”, il bonus non è riconosciuto per le prestazioni rese dai familiari (nonni, zii, ecc…).

Il bonus viene erogato mediante “libretto famiglia” di cui all’articolo 54-bis, legge 24 aprile 2017, n. 50. Ne consegue che anche le prestazioni lavorative dovranno essere retribuite con lo stesso strumento del “libretto famiglia”.

Il “libretto famiglia” è uno strumento virtuale con il quale l’utilizzatore può remunerare esclusivamente le prestazioni occasionali rese in suo favore per i lavori domestici, l’assistenza domiciliare e l’insegnamento privato supplementare. Dal momento che il bonus baby-sitting viene erogato tramite “libretto famiglia”, sia il soggetto beneficiario del bonus (datore di lavoro) che il prestatore (baby-sitter) sono tenuti a registrarsi online nella sezione dedicata del sito Inps.

L’Inps darà a breve comunicazione della data di avvio della trasmissione delle richieste del bonus baby-sitting; si ricorda che tali trasmissioni saranno gestibili dal portale online dell’Inps tramite credenziali SPID.

Sara Leon – Centro Studi CGN