L’efficacia probatoria dei documenti informatici nel CAD

Il D.Lgs. 82/2005, noto come Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD), per gli interpreti che si rapportano al mondo informatico è la stella polare, il riferimento essenziale che non può mai essere perso di vista, ove sono concentrati i principi fondamentali dell’informatica giuridica.

Il presente articolo si pone l’obiettivo di ricordare brevemente le fondamentali norme del CAD contenute agli artt. 20 e ss. relative all’efficacia probatoria dei documenti informatici, per tali intendendosi le rappresentazioni informatiche di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti. È essenziale precisare fin da subito che per il nostro legislatore vi sono enormi differenze a seconda che il documento non sia firmato oppure sia firmato con firma elettronica “debole” o con firma elettronica “forte” (firma qualificata, firma elettronica avanzata, firma digitale).

L’art. 20 CAD, dal 2017 rubricato “Validità ed efficacia probatoria dei documenti informatici”, pone il fondamentale principio secondo cui il documento informatico fa piena prova fino a querela di falso se:

  • vi è apposta una firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata o una firma elettronica avanzata;
  • oppure se è formato attraverso modalità tali da garantire la sicurezza, integrità e immodificabilità del documento e, in maniera manifesta ed inequivoca, la sua riconducibilità all’autore (concetto particolarmente rilevante nell’ipotesi di firma debole che esclude per sua natura l’intervento di una firma qualificata, avanzata o digitale).

Diversamente, in tutti gli altri casi (documenti non firmati oppure sottoscritti senza le garanzie di cui sopra) i documenti saranno liberamente valutabili dall’organo giudicante in merito alle caratteristiche di qualità, sicurezza, integrità ed immodificabilità.

L’art. 21 CAD ha subito notevoli modifiche nel 2017 che hanno comportato una parziale abrogazione dei relativi commi. Nella sua formulazione attuale lo si può ritenere una specificazione del precedente articolo, in quanto prevede che per gli atti che devono necessariamente effettuarsi per iscritto ai sensi dell’art. 1350 c.c. è obbligatorio l’uso della firma elettronica qualificata o digitale.

L’art. 22 CAD riguarda le copie informatiche di documenti analogici, ovvero le scansioni, le quali godono di piena efficacia se firmate digitalmente o se formate attraverso modalità tali da garantire la sicurezza, l’integrità e l’immodificabilità del documento e la sua riconducibilità all’autore. Inoltre le copie per immagine su supporto informatico di documenti originali formati in origine su supporto analogico hanno la stessa efficacia probatoria degli originali da cui sono estratte, ma a condizione che la loro conformità sia attestata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato.

Al contrario invece l’art. 23 CAD riguarda il caso esattamente speculare, ovvero le copie analogiche di documento informatico, le quali hanno la stessa efficacia probatoria dell’originale da cui sono tratte se la loro conformità all’originale in tutte le sue componenti è attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato.

L’art. 23-bis CAD invece riguarda i duplicati e le copie informatiche di documenti informatici che fanno piena prova se la loro conformità all’originale, in tutte le sue componenti, è attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato o se la conformità non è espressamente disconosciuta.

Il decreto semplificazioni (D.L. 76/2020) non ha intaccato le norme di cui sopra, i cui principi quindi si possono considerare ormai “pacifici” ed assodati nel panorama normativo anche con riferimento, salvo stravolgimenti, alle nuove linee guida AgID, che ricordiamo essere già in vigore e che dal 7 giugno 2021 saranno pienamente applicabili.

Roberto De Bellis – Centro Studi CGN