Prestazioni domestiche occasionali e Libretto Famiglia

Con l’introduzione del Bonus Baby-sitting quale misura straordinaria a sostegno delle famiglie con figli colpite dalla situazione di emergenza causata dalla pandemia Covid19, abbiamo iniziato a conoscere meglio lo strumento del Libretto Famiglia. Vediamo, nello specifico, come funziona e come può essere utilizzato per retribuire i lavoratori domestici che svolgono prestazioni occasionali.

Il libretto famiglia è uno strumento virtuale, messo a disposizione direttamente dall’INPS nel portale online dell’istituto (www.inps.it), con il quale i privati cittadini, definiti “utilizzatori”, possono retribuire i soggetti che svolgono per loro prestazioni di lavoro occasionale, definiti “prestatori”, adempiendo a tutti gli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali ed assicurativi.

Le prestazioni di lavoro occasionale, disciplinate dall’art. 54 bis della legge n. 96 del 21 giugno 2017, possono essere attivate per la gestione dei soggetti che vogliano intraprendere attività lavorative in modo sporadico e saltuario. L’utilizzo del Libretto Famiglia è limitato alle persone fisiche, non nell’esercizio di attività professionale o d’impresa, come i privati cittadini che vogliano assumere per un periodo di tempo limitato una baby-sitter oppure un addetto alle pulizie della propria abitazione. Le attività che l’utilizzatore può remunerare tramite tale strumento, infatti, sono tassativamente indicate dalla legge e consistono in:

  1. piccoli lavori domestici, inclusi i lavori di giardinaggio, di pulizia o di manutenzione;
  2. assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con disabilità;
  3. insegnamento privato supplementare.

Il Libretto Famiglia, quindi, non può essere utilizzato per retribuire rapporti di lavoro subordinato o domestico di natura continuativa, ma solo per prestazioni di lavoro occasionale, la cui natura sporadica e saltuaria è rimarcata anche dai precisi limiti economici, tutti riferiti all’anno civile di svolgimento della prestazione lavorativa:

  • per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro;
  • per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro;
  • per i prestatori che siano pensionati, studenti fino ai 25 anni, disoccupati e percettori di prestazioni di sostegno al reddito, a compensi di importo non superiore a 6.666 euro (invece di 5.000 euro previsti per la generalità dei prestatori);
  • per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore, a compensi di importo non superiore a 2.500 euro.

Inoltre, la norma prevede l’impossibilità di fare ricorso a prestazioni di lavoro occasionali da parte di lavoratori con i quali l’utilizzatore abbia in corso, o abbia avuto negli ultimi sei mesi, un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa (tranne che si tratti di prestazioni retribuite tramite bonus baby-sitting COVID 19).

Tali limitazioni, quindi, devono essere tenute in considerazione nel momento in cui una famiglia si ritrovi a dover decidere se assumere un collaboratore domestico con Libretto famiglia oppure con il classico contratto di lavoro domestico. In particolar modo il limite economico comporta per l’utilizzatore l’obbligo di verifica periodica e di preventivo del costo annuale del lavoratore al fine di non incorrere nel superamento dei 5.000 € annui (di cui 2.500 € massimi per ogni collaboratore). Occorre porre, quindi, massima attenzione nella scelta della tipologia di rapporto lavorativo, dal momento che nel caso in cui i limiti economici venissero superati, il rapporto di lavoro occasionale si trasformerebbe in modo automatico in un contratto indeterminato a tempo pieno.

In merito al funzionamento del Libretto famiglia, il libretto nominativo prefinanziato è composto da titoli di pagamento del valore di 10 euro per ogni ora di prestazione lavorativa: 8 euro costituiscono il compenso del prestatore, 1,65 euro vengono accantonati per la contribuzione IVS alla Gestione Separata, 0,25 euro per il premio assicurativo INAIL, e 0,10 euro per il finanziamento degli oneri gestionali.

Per usufruire del Libretto Famiglia sia l’utilizzatore che il prestatore devono accedere e registrarsi alla piattaforma dedicata sul sito www.inps.it. L’utilizzatore è tenuto a comunicare, al termine della prestazione lavorativa e non oltre il terzo giorno del mese successivo allo svolgimento della prestazione stessa:

  • i dati identificativi del prestatore;
  • il compenso pattuito;
  • il luogo di svolgimento della prestazione;
  • la durata;
  • l’ambito di svolgimento;
  • altre informazioni per la gestione del rapporto.

Contestualmente alla trasmissione della comunicazione da parte dell’utilizzatore, il prestatore riceve notifica della stessa tramite mail o SMS e, entro il 15 del mese successivo a quello in cui la prestazione si è svolta, l’Inps eroga direttamente i compensi pattuiti a seconda della modalità prescelta dal prestatore all’atto della registrazione.

Si ricorda, infine, che per le prestazioni di lavoro occasionale erogate con Libretto Famiglia, i compensi percepiti dal prestatore sono esenti da imposizione fiscale, non incidono sul suo stato di disoccupato e sono computabili ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno.

Sara Leon – Centro Studi CGN