Rivalutazione beni d’impresa settore alberghiero e termale

L’articolo 6 bis del Decreto Liquidità (D.L. 8 aprile 2020 n. 23) introduce una nuova rivalutazione dei beni e delle partecipazioni d’impresa, rivolta esclusivamente ai settori alberghiero e termale. Chiariamo quali sono i soggetti interessati, quali sono i beni d’impresa e le partecipazioni rivalutabili, quali sono gli effetti fiscali.

Vi sono due aspetti interessanti e di assoluta novità rispetto alle precedenti rivalutazioni, ovvero:

  1. la gratuità dell’operazione: non sono infatti dovute imposte;
  2. la settorialità dell’ambito soggettivo: la rivalutazione in questione è rivolta ad un settore produttivo ben definito, ovvero quello alberghiero e termale.

Si ritiene che la ratio comune a questi due vantaggi sia riconducibile all’importanza del settore turistico in relazione al PIL italiano; un interessante ricerca di Banca D’Italia (datata luglio 2019 con dati relativi all’anno 2017) riporta che il 5,5% del PIL e il 6,5% dell’occupazione (1,5 milioni di posti di lavoro) sono riconducibili a questo settore. La norma oggetto del presente articolo è pertanto volta a dare un sostegno fiscale ad un settore strategico per l’economia italiana che ha subito un grande rallentamento a causa della pandemia.

Ambito soggettivo

La presente rivalutazione può essere eseguita solo dalle imprese operanti nel settore alberghiero e termale, che non adottano gli IFRS nella redazione del bilancio, indipendentemente dalla natura giuridica e dal regime contabile adottato (l’operazione è accessibile sia per i soggetti in regime ordinario sia per quelli in regime semplificato).

Il legislatore NON ha definito i criteri per l’individuazione dei contribuenti appartenenti al settore alberghiero e termale, quindi non vi sono regole ufficiali. In dottrina vengono proposte chiavi di lettura diverse:

  • alcune strettamente “legate” al codice ATECO delle attività svolte (riprendendo la definizione data dalla Circolare 14/E del 2020 in merito al credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda), sarebbero quindi coinvolti i codici ATECO relativi alla divisione “55-Alloggi” ed anche il codice ATECO 96.04.20 “Stabilimenti termali”;
  • altre meno vincolate alla classificazione ATECO e riconducibili ad una definizione più ampia di “impresa alberghiera”, tra cui quella prevista dal credito d’imposta relativo alla ristrutturazione delle imprese alberghiere (art. 10 D.L. 83/2014).

In ogni caso, sul punto si attendono chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate che definiscano in modo chiaro il perimetro delle attività coinvolte.

Ambito oggettivo

Sono rivalutabili i beni d’impresa e le partecipazioni di cui alla sezione II del capo I della L. 342/2000, con l’esclusione degli immobili alla cui produzione/scambio è diretta l’attività d’impresa.

Quindi i beni e le partecipazioni coinvolte sono quelli presi in considerazione dalle ultime rivalutazioni, ovvero:

  • beni materiali immobilizzati
  • beni immateriali immobilizzati
  • partecipazioni in imprese controllate e collegate immobilizzate

Devono essere rivalutati tutti i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea, a differenza di quanto previsto dalla rivalutazione disciplinata dal “Decreto Agosto” che permetteva di rivalutare anche solo un bene appartenente ad una data categoria omogenea.

Tali beni devono risultare dal bilancio in corso al 31.12.2019.

Ambito temporale

La rivalutazione deve essere eseguita in uno o in entrambi i bilanci relativi ai due esercizi successivi a quello in corso al 31/12/2019 (per i solari potrà essere eseguita: nel 2020, nel 2021 o parte nel bilancio al 31/12/2020 e parte nel bilancio al 31/12/2021).

Effetti fiscali

Questa rivalutazione presenta tratti di unicità mai applicati nelle precedenti rivalutazioni, quali:

  • la gratuità dell’operazione: NON è dovuta alcuna imposta;
  • è gratuita ma al contempo permette il riconoscimento fiscale dei maggiori valori emersi;
  • i maggiori valori rilevati vengono riconosciuti fiscalmente a decorrere dall’esercizio in cui la rivalutazione è stata eseguita;
  • ai fini della determinazione di minusvalenze e plusvalenze l’effetto fiscale si ha dal quarto esercizio successivo a quello in cui la rivalutazione viene eseguita.

Per maggiore chiarezza si riporta uno schema relativo al decorso degli effetti fiscali:

Particolarità fiscali in caso di rivalutazione L. 160/2019

Sempre in merito alla fiscalità è interessante quanto scritto al c. 9 dell’articolo in commento: il legislatore specifica che se un soggetto ha già usufruito della rivalutazione prevista dalla L.160/2019, ed ha già approvato il bilancio al 31/12/2019, ha la possibilità di fruire del seguente vantaggio:

  • anticipo dell’effetto fiscale al 2020 (in base a quanto previsto dalla L. 160/2019 la decorrenza di tale effetto si rileva dal 2022).

Dalla lettura della norma sembrerebbe che vengano anticipati non solo gli effetti fiscali “generali” (già citati sopra) ma anche gli effetti fiscali relativi alla determinazione di plusvalenze e minusvalenze.

Purtroppo, il legislatore non ha definito con chiarezza tale ultimo aspetto, che si confida venga chiarito quanto prima.

Saldo attivo di rivalutazione

Il saldo attivo deve essere accantonato in una speciale riserva in sospensione d’imposta.

Anche per questa rivalutazione è data la possibilità di affrancare il saldo attivo, versando un’imposta sostitutiva del 10%, secondo le modalità di versamento previste dall’art. 1 c. 701 della L. 160/2019.

Pur essendo una novità che ha effetti fiscali applicabili già dal 2020 ad oggi vi sono ancora alcuni dubbi e criticità; si auspica quindi un chiarimento da parte dell’Agenzia delle Entrate in tempi celeri.

Elena Fantin – Centro Studi CGN