Per via delle proroghe che si sono avvicendate a causa dell’emergenza sanitaria, facciamo il punto sui termini di decadenza relativi alle cartelle di pagamento, con particolare riguardo alle notifiche inerenti le procedure di controllo automatico nonché formale che sarebbero dovute scadere il 31 dicembre 2020.
In particolare analizziamo gli effetti concreti del combinato disposto dell’art. 68 comma 4-bis del D.L. 18/2020 nonché dell’art. 12 del D.Lgs.156/2015, in forza del quale i termini di notifica delle cartelle di pagamento che scadono nel 2020 sono differiti al 31 dicembre 2022.
Le procedure in commento di liquidazione automatica e controllo formale delle dichiarazioni sono disciplinate dai seguenti articoli:
- 36-bis del DPR 600/1973, in materia di imposte sui redditi, rubricato “Liquidazione delle imposte, dei contributi, dei premi e dei rimborsi dovuti in base alle dichiarazioni”;
- 54-bis del DPR 633/1972, in materia di IVA, rubricato “Liquidazione dell’imposta dovuta in base alle dichiarazioni”;
- 36-ter del DPR 600/1973, in materia di imposte sui redditi, rubricato “Controllo formale delle dichiarazioni”.
Tali procedure si concretizzano in un avviso cd bonario il cui termine per la comunicazione è considerato di carattere ordinatorio ed evita l’iscrizione a ruolo, in tutto o in parte, se il contribuente o il sostituto d’imposta provvedono a pagare le somme dovute con mod. F24, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione. L’adempimento tempestivo comporta le seguenti agevolazioni per il debitore:
- le sanzioni amministrative dovute sono ridotte ad un terzo;
- gli interessi sono dovuti fino all’ultimo giorno del mese antecedente a quello dell’elaborazione della comunicazione;
- è possibile rateizzare il debito.
L’iscrizione a ruolo, invece, comporta il termine decadenziale per la notifica della cartella di pagamento ex art. 25 del DPR 602/1973.
Per la liquidazione automatica, la cartella di pagamento va notificata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione. Con la proroga in vigore si avrà la seguente situazione:
Per il controllo formale, lo stesso articolo (25 del DPR 302/1973) prevede la notifica della cartella di pagamento entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, con la seguente situazione:
Per via della proroga indicata:
- il termine per la notifica della cartella di pagamento inerente la liquidazione automatica relativa alle dichiarazioni presentate nel 2017 (periodo d’imposta 2016) scadrà il 31 dicembre 2022 anziché il 31 dicembre2020;
- il termine per la notifica della cartella di pagamento inerente il controllo formale relativamente alle dichiarazioni presentate nel 2016 (periodo d’imposta 2015) scadrà il 31 dicembre 2022 anziché il 31 dicembre2020.
Per una sorta di effetto a cascata vengono differiti anche i termini di scadenza delle notifiche delle cartelle che scadranno negli anni a venire, anche perché la comunicazione degli avvisi bonari riprenderà proprio nel 2021.
È sempre l’art. 157 del DL 34/2020 a stabilire che i termini di notifica della cartella di pagamento sono prorogati di un anno con le seguenti situazioni:
- per il controllo automatico, le dichiarazioni presentate nell’anno 2018 (anno imposta 2017), il termine per la notifica della cartella di pagamento scadrà il 31 dicembre 2022 anziché il 31 dicembre 2021;
- per il controllo formale, in relazione alla dichiarazione presentata nel 2018 (anno d’imposta 2017), il termine per la notifica della cartella di pagamento scadrà il 31 dicembre 2023 anziché il 31 dicembre 2022, mentre per il 2017 (anno d’imposta 2016) il termine scadrà il 31 dicembre 2022 anziché il 31 dicembre 2021.
Nicolò Cipriani – Centro Studi CGN