Remissione in bonis in caso di mancata presentazione dell’ENEA: modalità e tempistiche

Il decreto legge 2 marzo 2012, n. 16 ha introdotto l’istituto della remissione in bonis in caso di mancata presentazione della Dichiarazione ENEA, con la quale viene consentita la fruizione dei benefici di natura fiscale nel caso in cui il contribuente non avesse adempiuto agli obblighi stabiliti dalla normativa.

La Comunicazione ENEA: cos’è?

Come confermato anche nella Circolare 19/E dell’8 luglio 2020, la Certificazione ENEA è uno dei documenti necessari per poter beneficiare delle detrazioni sulle spese di risparmio energetico e deve essere presentata completa della sua ricevuta dalla quale sia possibile verificare la coincidenza tra i CPID, oltre alla data di trasmissione.

Tale dichiarazione deve essere presentata entro 90 giorni dalla fine dei lavori e deve contenere i dati identificativi degli interventi effettuati.

La data di fine lavori: come calcolarla?

Come chiarito dalla risoluzione n.244/E dell’11 settembre 2007, per data di fine lavori si deve intendere quella in cui si è verificato il collaudo. Qualora quest’ultimo non fosse previsto dalla normativa (ad esempio, nel caso di sostituzione degli infissi), tale termine può essere dichiarato da chi ha eseguito i lavori o dal tecnico che compila la Comunicazione stessa.

Come comportarsi nel caso in cui non sia stata presentata la comunicazione all’ENEA?

Come anticipato, è stato introdotto nel 2012 l’istituto della remissione in bonis, il quale ha come obiettivo quello di evitare che delle dimenticanze relative alla presentazione di alcuni documenti, come l’ENEA, precludano al contribuente la possibilità di fruire di alcuni benefici fiscali.

Tale strumento non è usufruibile da chiunque e in ogni momento. Devono essere infatti presenti quattro diverse condizioni:

  • il contribuente deve essere in possesso dei requisiti sostanziali richiesti dalle norme di riferimento;
  • la violazione non deve essere stata contestata o non devono essere iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l’autore dell’inadempimento abbia avuto formale conoscenza;
  • la remissione deve essere effettuata entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile;
  • contestualmente alla presentazione deve essere versato un importo di 250,00 €.

Qualora una o più di tali condizioni non dovessero sussistere, la remissione in bonis non si riterrebbe ammessa e il beneficio sarebbe da considerarsi precluso.

Una specifica deve essere fatta in merito al significato di “prima dichiarazione utile”. Con tale termine si vuole indicare la prima dichiarazione dei redditi (non necessariamente dichiarazione 730) il cui termine di presentazione scade successivamente al termine previsto per effettuare la Comunicazione ENEA.

Per chiarire le modalità di calcolo di tali tempistiche procediamo ora ad analizzare nel dettaglio un esempio: il contribuente Alfa effettua degli interventi di risparmio energetico sul proprio immobile terminandoli il 10 maggio 2020. Il termine ultimo per la presentazione della Comunicazione ENEA sarebbe l’8 agosto 2020. La prima dichiarazione utile da prendere in esame in questo caso sarebbe quella con scadenza il 30 novembre 2020, data in cui è previsto il termine per la presentazione del Modello Redditi 2020.

Come effettuare il versamento?

La somma di 250,00 € deve essere versata tramite modello F24 ELIDE con codice tributo 8114. Per questa tipologia di versamento non è prevista la possibilità di effettuare la compensazione con crediti eventualmente disponibili e non sarà possibile neanche ricorrere al ravvedimento operoso.

Chiara Leschiutta – Centro Studi CGN