Dichiarazione di successione: la determinazione della rendita

Recentemente l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti in tema di imposta sulle successioni. In particolare ha spiegato come calcolare la base imponibile nella successione con legato e rendita a tempo determinato spettante all’erede.

Il deceduto – titolare di una farmacia – aveva redatto testamento nel quale nominava erede universale la moglie e legatario il suo dipendente Tizio. Oggetto del legato in favore di Tizio era la farmacia stessa, il cui valore viene stimato, alla data di decesso, da un professionista. A carico del legato il de cuius opponeva l’onere del pagamento di una rendita vitalizia annuale in favore della moglie superstite.

L’onere consiste in una clausola testamentaria che impone all’erede o al legatario di tenere un certo comportamento (dare, fare o non fare) a beneficio di terzi.

In merito alla determinazione della base imponibile della rendita costituita con testamento si è espressa l’Agenzia delle Entrate con la risposta all’interpello n. 51 del 20 gennaio 2021.

Si ritiene opportuno premettere che l’imposta di successione si applica a tutti i trasferimenti mortis causa sia nei confronti dell’erede che del legatario. L’imposta di successione viene liquidata direttamente dall’Agenzia delle Entrate in base alla dichiarazione di successione presentata tenendo conto del rapporto di parentela intercorrente tra l’erede o il legatario e il deceduto. Nel caso in esame, nei confronti della moglie, l’imposta di successione è calcolata applicando una aliquota del 4% oltre la franchigia di 1 milione di Euro; nei confronti del dipendente (verso il quale non intercorre alcun rapporto di parentela) invece, l’imposta di successione è calcolata applicando l’aliquota dell’8% senza la previsione di alcuna franchigia.

Secondo quanto previsto dall’art. 671 del Codice Civile “il legatario è tenuto all’adempimento del legato e di ogni altro onere a lui imposto entro i limiti del valore della cosa legata” partendo dal presupposto che al legato può essere apposto un onere. L’onere a carico del legatario pertanto non può eccedere il valore della farmacia, così come stimato dal professionista. L’onere a carico dell’erede o del legatario, che ha per oggetto prestazioni a soggetti terzi determinati individualmente, è considerato legato a favore del beneficiario (art. 46 comma 3 del D.Lgs. n. 346 del 3 ottobre 1990).

La rendita oggetto dell’interpello in esame sempre pertanto configurarsi come una “rendita a tempo determinato” piuttosto che una “rendita vitalizia” essendo state determinate sia il valore della cosa legata che le modalità di pagamento. A sensi pertanto dell’art. 17 letta b del D.Lgs. 146 del 1990 “la base imponibile, è determinata assumendo […] il valore attuale dell’annualità, calcolato al saggio legale di interesse e non superiore al ventuplo (attualmente 2000 volte) della stessa”.

Il valore di tale redita pertanto concorre alla determinazione dell’attivo ereditario, unitamente agli altri beni e, nello specifico, viene considerato ai fini del calcolo della franchigia di 1 milione di Euro applicabile nei confronti della coniuge superstite.

Alessandra Manfè – Centro Studi CGN