Le novità apportate alla disciplina fiscale dei PIR

Con la bozza di circolare pubblicata il 19 gennaio 2021, l’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti in merito alle novità apportate alla disciplina fiscale dei piani di risparmio a lungo termine (PIR) in seguito alle modifiche apportate dal decreto legge n.124/2019 e dal decreto legge 34/2020 (rilancio).

La circolare dell’Agenzia delle Entrate descrive in maniera esaustiva tutta la normativa sui PIR facendo chiarezza sugli aspetti ancora controversi e, allo stesso tempo, offrendo a tutti i diretti interessati la possibilità di inviare le proprie osservazioni o modifiche.

Ma cosa sono i Piani di Risparmio Individuali (PIR)?

I piani di risparmio individuali (PIR) sono una forma di investimento individuale, limitato per investitore a 150 mila euro (cosiddetto plafond complessivo) con un limite, per ciascun anno solare, di 30 mila euro, che impone non solo di mantenere i titoli acquistati per un determinato periodo di tempo, ma anche di scegliere soltanto tra determinate categorie di titoli.

I PIR nascono con l’obiettivo di indirizzare il risparmio verso le piccole e medie imprese italiane per stimolare l’economia nazionale sulla falsariga del risultato già raggiunto da altri paesi europei che hanno adottato prodotti simili.

Qual è la disciplina fiscale per i PIR?

La disciplina fiscale dei piani di risparmio prevede un regime di non imponibilità delle imposte sui redditi dei proventi di natura finanziaria derivanti dagli investimenti operati tramite i piani individuali di risparmio a lungo termine che rispettino le caratteristiche espressamente previste dalle disposizioni in materia nonché un regime di non imponibilità ai fini dell’imposta di successione, per il trasferimento mortis causa degli strumenti finanziari detenuti nel piano.

La disciplina fiscale è stata però oggetto di diverse modifiche intervenute nel breve arco temporale dalla loro introduzione.

Quali sono le modifiche intervenute negli ultimi anni?

La legge di bilancio 2019 (Legge n. 145 del 30 dicembre 2018) ha introdotto specifici vincoli nella composizione degli investimenti ammissibili nel PIR che ne hanno limitato l’operatività e reso necessario prevederne a fine 2019 la relativa soppressione ad opera del decreto legge n. 124/2019. In buona sostanza, il D.L. 124/2019 prevede nuovi criteri per l’ammissibilità degli investimenti qualificati per i PIR COSTITUITI a decorrere dal 1 gennaio 2020 e nuove regole per le Casse di previdenza e i Fondi pensione.

Casse di previdenza e Fondi pensione possono, ad esempio, detenere più PIR e godere della detassazione dei redditi derivanti dagli investimenti nei PIR, sempreché siano rispettati i vincoli di investimento delle risorse destinate agli interventi qualificati e gli investimenti siano detenuti per almeno 5 anni.

Il decreto rilancio (D.L. n. 34 del 19 maggio 2020) introduce invece i cosiddetti PIR alternativi ovvero strumenti volti a incentivare l’afflusso di risorse alle imprese, non solo in capitale di rischio ma anche in capitale di debito, potenziando, di fatto, le capacità dei PIR di veicolare il risparmio privato verso il mondo delle imprese.

Da ultimo, la legge di bilancio 2021 (Legge n. 178 del 30 dicembre 2020) ha introdotto un credito d’imposta pari alle eventuali minusvalenze derivanti dagli investimenti qualificati effettuati entro la data del 31 dicembre 2021, a condizione che gli stessi siano detenuti per almeno un quinquennio.

Tale credito d’imposta è utilizzabile in 10 quote annuali di pari importo, nelle dichiarazioni dei redditi a partire da quella relativa al periodo d’imposta in cui le componenti negative si considerano realizzate o in compensazione tramite modello di pagamento unificato F24.

La circolare in bozza si può consultare sul sito dell’Agenzia delle Entrate all’indirizzo https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/consultazione-pubblica-del-19-gennaio-2021 e rimarrà in consultazione fino al 16 febbraio 2021. Entro tale data, i soggetti interessati, i privati investitori e gli operatori finanziari potranno inviare le proprie osservazioni, proposte di modifica o di integrazione all’Agenzia delle Entrate.

Antonino Salvaggio – Centro Studi CGN

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