Tax credit locazioni, in vigore il nuovo modello per la cessione

È stato pubblicato il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 12 febbraio 2021 n. 43058 che ha approvato il nuovo modello di comunicazione della cessione del credito d’imposta sui canoni di locazione di immobili a uso non abitativo (ex art. 28 del DL 34/2020) unitamente alle relative istruzioni.

L’aggiornamento si è reso indispensabile per tener conto dell’estensione del beneficio ai primi quattro mesi del 2021 limitatamente ad alcune categorie di soggetti (imprese turistico-ricettive, agenzie di viaggio e tour operator). Nel nuovo modello sono presenti tutti i mesi a cui si riferisce l’agevolazione fiscale oggetto di cessione con la casella indicante l’anno di riferimento, se il 2020 o 2021.

La materia della tax credit locazione è stata più volte modificata per via del perdurare dell’emergenza pandemica. Ne ripercorriamo i tratti salienti:

  • Introduzione del credito d’imposta sui canoni di locazione botteghe e negozi e immobili a uso non abitativo di cui all’art. 65, D.L. 18/2020 (Cura Italia) nonché art. 28 del D.L 34/2020 (Decreto Rilancio) per quanto concerne i mesi da marzo a maggio 2020. Per gli operatori stagionali i mesi di riferimento erano da aprile a giugno 2020.
  • Aggiornamenti a cura dei vari decreti Ristori, che hanno esteso il beneficio al mesi di giugno 2020 (luglio 2020 per gli stagionali); inoltre, il beneficio è stato riconosciuto anche alle imprese turistico-ricettive, fino dicembre 2020.
  • Con l’ultima Legge di Bilancio (l’art. 1 comma 602 della L. 178/2020), il credito è stato prorogato fino al 30 aprile 2021 per le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e i tour operator.

Per via dei vari interventi normativi, il modello è stato più volte modificato con l’introduzione dei seguenti provvedimenti a supporto dei modelli e relative istruzioni a cura del Direttore dell’Agenzia delle Entrate

  1. n. 250739 del 1° luglio 2020. Era possibile presentare il modello esclusivamente in via telematica, mediante le funzionalità presenti nell’area riservata dell’Agenzia delle Entrate, esclusivamente da parte dei soggetti cedenti. La procedura non prevedeva la possibilità di delegare un intermediario;
  2. n. 378222 del 16 dicembre 2020. Il modello è stato aggiornato con la previsione dell’estensione temporale che consentiva la cessione fino a comprendere i crediti maturati al mese di dicembre 2020. Con il modello aggiornato era stata prevista la possibilità di trasmettere la pratica anche per il tramite degli intermediari abilitati;
  3. 43058 del 15 febbraio 2021. Si tratta dell’ultimo modello, attualmente in vigore, che accoglie le ultime modifiche introdotte dalla legge di bilancio per il 2021.

È il caso di evidenziare che il nuovo modello deve essere utilizzato dalla platea dei contribuenti che intenda cedere, anche parzialmente, il credito d’imposta sulle locazioni. Si esclude, quindi, che il modello sia rivolto esclusivamente agli ultimi beneficiari dell’estensione del periodo temporale di riferimento del credito d’imposta.

In sede di compilazione, è necessario precisare i mesi oggetto di cessione ed indicare l’anno di riferimento. Non vi è la possibilità di indicare più anni. Ne deriva, per esempio, in caso di cessione di due crediti di due annualità diverse (per esempio dicembre 2020 e gennaio 2021), la necessità di presentare istanze separate per i due mesi di annualità diverse.

Il credito d’imposta può essere utilizzato:

  • in compensazione nel modello F24 (codice tributo “6920”);
  • oppure essere utilizzato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa.

Per il perfezionamento dell’operazione, alla comunicazione di cessione del credito a cura del cedente all’Agenzia delle Entrate deve seguire l’accettazione da parte del cessionario da effettuarsi tramite i servizi presenti nell’area riservata dell’Agenzia delle Entrate. Il cessionario potrà utilizzare il credito in compensazione, tramite F24, utilizzando il codice tributo 6931.

Nicolò Cipriani – Centro Studi CGN