Enti non commerciali: il bonus affitti va calcolato sul canone al lordo dell’IVA

L’ente non commerciale che svolge la sua attività istituzionale in immobili locati e che, solo occasionalmente, svolge anche attività commerciali finalizzate agli scopi istituzionali ha diritto al bonus affitti di cui all’art. 28 del DL n. 34/2020 (decreto rilancio). A ribadirlo è stata l’Agenzia delle Entrate, con la risposta all’interpello n. 160 del 8 marzo 2021.

Si ricorda che il bonus affitti è un credito d’imposta del 60% sui canoni mensili corrisposti dai contribuenti per la locazione di immobili ad uso non abitativo, cioè adibiti all’esercizio della propria attività d’impresa o professione. Tale credito d’imposta è fruibile anche dagli enti non commerciali in relazione al pagamento dei canoni pagati per il godimento degli immobili destinati allo svolgimento dell’attività istituzionale. Ovviamente è spettante solo a patto che si verifichi la condizione di base: la perdita di fatturato di almeno il 50% rispetto al medesimo mese del periodo d’imposta 2019.

Nel caso di specie, l’istante, ente non commerciale senza partita IVA che incassa proventi dall’attività istituzionale superiori a 5 milioni di euro e che svolge occasionalmente anche attività commerciali finalizzate agli scopi istituzionali, chiede conferma di poter fruire del bonus locazioni in relazione ai canoni corrisposti per le proprie sedi dislocate sul territorio.

Per le Entrate la risposta è affermativa. Infatti, già nella circolare n. 14/2020 l’Amministrazione finanziaria si era espressa in favore chiarendo che, fermo restando il limite dei ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente, possono accedere al credito d’imposta sulle locazioni anche gli enti che svolgono, oltre all’attività istituzionale, una commerciale in maniera non prevalente o esclusiva. In tal caso, ai fini della determinazione del parametro dei ricavi non superiore a 5 milioni di euro, devono essere presi in considerazione solo i ricavi rilevanti di fini IRES, con esclusione dei proventi derivanti da attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali.

Ma attenzione alla modalità di calcolo del credito. Per tali enti, visto che svolgono solo occasionalmente attività commerciale e che non hanno la partita IVA, il calcolo del credito d’imposta andrà effettuato sull’importo del canone di affitto al lordo dell’IVA. Questo in quanto l’imposta rappresenta per loro un costo che incrementa il canone mensile dovuto.

Giovanni Fanni – Centro Studi CGN
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