Fecondazione eterologa: qual è il confine sancito dal legislatore?

La campagna fiscale 730/2021 è alle porte. Il rigo E1 dedicato alle spese sanitarie suscita sempre molto interesse ma anche diversi punti interrogativi. Ci soffermeremo su un tema che in Italia interessa ogni anno migliaia di coppie: la procreazione medicalmente assistita.

Una delle più importanti svolte sulla macro tematica relativa alla procreazione medicalmente assistita è arrivata con la Sentenza n. 162/2014, con la quale la Corte Costituzionale ha sancito l’illegittimità del divieto di fecondazione eterologa previsto dalla Legge n.40/2004 nei casi di coppie che soffrono di “sterilità o infertilità assolute e irreversibili”.

Facciamo un passo indietro e soffermiamoci sui requisiti oggettivi che permettono l’accesso alla procreazione medicalmente assistita, disciplinati dalla Legge 40/2004.

Si ricorda che, sulla base dell’art 4 comma 1 della medesima Legge, il ricorso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita è consentito solo quando sia accertata l’impossibilità di rimuovere altrimenti le cause impeditive della procreazione ed è comunque circoscritto ai casi di sterilità o di infertilità inspiegate, documentate da atto medico, nonché ai casi di sterilità o di infertilità da causa accertata e certificata da atto medico.

I giudici hanno riconosciuto “incoercibile” la determinazione di avere o meno un figlio, anche per la coppia assolutamente sterile o infertile, in quanto concerne la sfera più intima e intangibile della persona umana e si tratta di una volontà sostenuta anche dagli artt. 2, 3 e 31 della Costituzione, poiché attiene alla sfera privata e familiare. L’unico limite rimane la tutela di ulteriori interessi di pari rango tutelati dalla Costituzione.

Il legislatore, pertanto, non è chiamato ad intervenire sul merito delle scelte terapeutiche più idonee nei casi in cui la coppia presenti patologie tali da non permettere la fecondazione di tipo omologo, “ma deve tenere conto anche degli indirizzi fondati sulla verifica dello stato delle conoscenze scientifiche e delle evidenze sperimentali acquisite”. Pertanto la valutazione medico-scientifica, sempre nel rispetto dei limiti sanciti dalla Costituzione, rimane la chiave al fine della corretta scelta della terapia più idonea da seguire.

La Corte Costituzionale, con sentenza 14 maggio – 5 giugno 2015, n. 96 (in G.U. 1ª s.s. 10/6/2015, n. 23), ha dichiarato nello specifico quindi “l’illegittimità costituzionale degli artt. 1, commi 1 e 2, e 4, comma 1, della legge 19 febbraio 2004, n. 40”, precisando che risulta “illegittimo il divieto del ricorso a tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo, qualora venga diagnosticata una patologia che sia causa di sterilità o infertilità assolute e irreversibili”.

In conclusione, ad oggi, è possibile in particolari situazioni di salute della coppia, ottenere embrioni provenienti da gameti esterni alla coppia stessa, la c.d fecondazione eterologa.

Federica Muzzatti – Centro Studi CGN