Novità in materia di asseverazione per gli interventi di ecobonus

Il Ministero dello sviluppo economico, con il Decreto Ministeriale 6 agosto 2020, ha voluto definire i requisiti tecnici per l’accesso alle detrazioni fiscali inerenti alle spese sostenute per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici, rientranti nel c.d. ecobonus. In questo articolo ci soffermiamo, in particolare, sulle novità introdotte in merito al contenuto dell’asseverazione del tecnico.

Sotto questo profilo, gli interventi finalizzati al risparmio energetico possono essere distinti in due categorie:

  1. interventi in cui l’asseverazione del tecnico abilitato o del direttore dei lavori può essere alternativa alla certificazione del produttore/costruttore;
  2. interventi in cui l’asseverazione del tecnico abilitato o del direttore dei lavori si ritiene necessaria e per questo motivo non può essere sostituita da alcun altro documento.

Com’è noto, in questa seconda categoria rientrano:

  1. gli interventi di riqualificazione globale degli edifici (cod. 1);
  2. gli interventi su strutture opache verticali e/o orizzontali, c.d. “cappotto termico” (cod. 2-12);
  3. l’installazione di pannelli per la produzione di acqua calda (cod. 3);
  4. la sostituzione di caldaie con potenza superiore a 100 kw (cod. 4-13);
  5. interventi sull’involucro su parti comuni (cod. 8);
  6. interventi di riqualificazione energetica su parti comuni (cod. 9);
  7. interventi di riqualificazione energetica e misure antisismiche (cod. 10-11).

Il sopracitato Decreto Ministeriale, all’art. 8 comma 1, sancisce che, al fine di accedere alle detrazioni, gli interventi finalizzati al risparmio energetico sopra elencati devono essere asseverati da un tecnico abilitato.

Tale asseverazione deve attestare:

  1. la rispondenza ai requisiti richiesti;
  2. la congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.

Per congruità deve intendersi il rispetto dei massimali di costo previsti dal Decreto medesimo.

Nel successivo comma 2, viene precisato che l’asseverazione può essere sostituita da una analoga dichiarazione resa dal direttore dei lavori, nell’ambito della dichiarazione sulla conformità al progetto delle opere realizzate.

Diviene di fondamentale importanza sottolineare che ai sensi dell’art 12 del Decreto del Mise, le disposizioni e i requisiti tecnici in esso contemplate si applicano agli interventi la cui data di inizio lavori sia successiva all’entrata in vigore del decreto medesimo. Dal momento che il Decreto Ministeriale è stato pubblicato in gazzetta ufficiale in data 5 ottobre 2020, la data del 6 ottobre 2020 fungerebbe da vero e proprio “spartiacque” in merito al contenuto dell’asseverazione.

Va opportunamente precisato che nei casi in cui l’asseverazione possa essere sostituita da una dichiarazione del fornitore/produttore, ad esempio per l’intervento di sostituzione degli infissi, l’ammontare massimo della detrazione viene calcolato sulla base dei massimali di costo specifici per singola tipologia di intervento di cui all’Allegato I del D.M. 6 agosto 2020.

Enrico Cusin – Centro Studi CGN