Superbonus 110%: professionista abilitato e visto di conformità

Con la Risposta all’interpello n. 61 del 28 gennaio 2018, l’Agenzia delle entrate fa ulteriore chiarezza sull’apposizione del visto di conformità in relazione agli interventi di efficientamento energetico o di riduzione di rischio sismico degli edifici (c.d. Superbonus 110%) previsti dall’articolo 119 del decreto legge n. 34 del 2020 (Decreto Rilancio).

Al contribuente che intende beneficiare di tale detrazione, che deve aver eseguito gli interventi normativamente previsti ed essere in possesso della relativa documentazione, viene data la possibilità di optare, secondo l’articolo 121 del Decreto Rilancio per lo sconto in fattura o per la cessione del credito d’imposta a soggetti terzi.

Per gli interventi che danno diritto al Superbonus, nel caso in cui il contribuente optasse per lo sconto in fattura o per la cessione del credito, è necessaria l’apposizione del visto di conformità.

Chi può rilasciare il visto di conformità?

Come già trattato nell’articolo Superbonus 110%: il visto di conformità viene richiesto per ogni singolo intervento?, il visto di conformità può essere rilasciato solo dai soggetti abilitati, quali dottori commercialisti e consulenti del lavoro, periti ed esperti iscritti nei registri CCIAA, responsabili dell’assistenza fiscale CAF.

Ma se il contribuente fosse un soggetto abilitato tra quelli previsti al rilascio del visto di conformità?

Nell’interpello rivolto all’Agenzia delle entrate, il contribuente, consulente del lavoro, che intende avvalersi dello sconto in fattura per degli interventi rientranti fra quelli agevolabili dal Superbonus, chiede se possa apporre autonomamente il visto di conformità.

Con la Risoluzione n. 82/E del 2 settembre 2014, infatti, l’Amministrazione finanziaria aveva già avuto modo di precisare che i professionisti, in possesso dei requisiti previsti dalla suddetta norma, che intendono utilizzare in compensazione orizzontale i crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, all’IRAP e alle ritenute alla fonte, emergenti dalla propria dichiarazione, possono autonomamente apporre il visto di conformità sulla stessa, senza essere obbligati a rivolgersi a terzi.

La scadenza si avvicina

Si ricorda che il nuovo Provvedimento direttoriale dell’Agenzia delle entrate, Prot. n. 2021/51374 del 22 febbraio 2021 ha previsto lo slittamento della scadenza dal 16 marzo 2021 (imposta dal Provvedimento direttoriale dell’Agenzia delle entrate, Prot. n. 283847 dell’8 agosto 2020) al 31 marzo 2021, per la presentazione della Comunicazione dell’opzione dello sconto in fattura o della cessione del credito delle spese sostenute nel 2020, che danno diritto alla “super-detrazione”.

Eva Barbon – Centro Studi CGN