Contributo a fondo perduto indebito: sanzioni pesanti, anzi pesantissime

Sanzioni pesanti, anzi pesantissime, in caso di indebita percezione del contributo a fondo perduto previsto dal Decreto Sostegni (art. 1, DL 41/2021). Con una norma di rinvio, il comma 9 dell’art. 1 dispone che si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni già previste in occasione del precedente contributo previsto dal Decreto Rilancio (art. 25, commi da 9 a 14, del DL 34/2020) per quanto concerne i controlli e le sanzioni per le indebite percezioni dei contributi. In questo articolo focalizziamo l’attenzione sul sistema di controlli e relative sanzioni caratterizzate da particolare severità e meticolosità.

Al fine di accedere al contributo in questione, i soggetti interessati dovranno presentare, esclusivamente in via telematica, un’apposita istanza all’Agenzia delle Entrate attestando la sussistenza dei requisiti previsti.

L’Agenzia delle entrate procede al controllo dei dati dichiarati nelle istanze pervenute:

  • applicando le disposizioni in materia di accertamento sulle dichiarazioni (articoli 31 e seguenti del D.P.R. n. 600/1973);
  • effettuando ulteriori controlli anche in relazione ai dati fiscali delle fatture elettroniche e dei corrispettivi telematici, ai dati delle comunicazioni di liquidazione periodica Iva, nonché ai dati delle dichiarazioni Iva e Redditi.

Indipendentemente dall’importo del contributo erogato, sono effettuati specifici controlli per la prevenzione dei tentativi di infiltrazioni criminali: tali controlli sono disciplinati con apposito protocollo d’intesa sottoscritto tra il Ministero dell’Interno, il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia delle entrate. Sempre sulla base di apposito protocollo, l’Agenzia delle entrate trasmette alla Guardia di Finanza, per le attività di polizia economico-finanziaria, i dati e le informazioni contenute nelle istanze pervenute e relative ai contributi erogati.

Qualora dai predetti controlli emerga che il contributo sia in tutto o in parte non spettante, l’Agenzia delle entrate procede alle attività di recupero del contributo, irrogando la sanzione prevista dall’articolo 13, comma 5, del decreto legislativo n. 471/1997 nella misura minima del 100% e massima del 200%, con esclusione della possibilità della definizione agevolata.

Per l’indebita fruizione si applica inoltre la pena prevista dall’articolo 316-ter del Codice penale in materia di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato, che prevede alternativamente:

  • la reclusione da 6 mesi a 3 anni;
  • nel caso di contributo erogato di importo inferiore a 4.000 euro, la sanzione amministrativa da 5.164 euro a 25.822 euro, con un massimo di tre volte il contributo indebitamente percepito.

In caso di avvenuta erogazione del contributo, si applica l’articolo 322-ter del Codice penale in materia di confisca dei beni.

In tale contesto, è utile segnalare la possibilità riconosciuta al contribuente, non ancora destinatario di un atto di recupero del contributo non spettante, di restituire le somme illegittimamente percepite con ravvedimento operoso e di usufruire dunque della riduzione delle sanzioni ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. n. 472/1997. È una possibilità riconosciuta dall’Agenzia delle Entrate nel provvedimento istitutivo del modello di richiesta (n. 77923/2021) dove si legge: “È consentita la regolarizzazione spontanea da parte del contribuente, mediante restituzione del contributo indebitamente percepito e dei relativi interessi, nonché mediante versamento delle sanzioni a cui è possibile applicare le riduzioni disposte dall’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472”.

Il ravvedimento, se preventivo, rimuove il rischio penale e consente la riduzione della sanzione a seconda del momento in cui l’autore della violazione regolarizza la propria posizione (1/10, 1/9, 1/8, ecc).

Il versamento delle predette somme deve essere eseguito esclusivamente mediante il modello F24, senza possibilità di compensazione. Con apposita risoluzione saranno istituiti i codici tributo da indicare sul modello F24 per la restituzione del contributo a fondo perduto.

Nicolò Cipriani – Centro Studi CGN