Superbonus 110% e general contractor: il coordinamento è out

L’Agenzia delle Entrate interviene sul tema della detraibilità delle spese relative al fornitore unico o general contractor nell’ambito del Superbonus 110%. Si tratta di una figura che si va sempre più diffondendo in quanto facilita il raggiungimento degli scopi del contribuente, evita un’eccessiva frammentazione e consente di attribuire ad un unico soggetto la regia degli interventi, senza dover contrattare con una pluralità di fornitori e prestatori (con conseguenti complicazioni anche di natura amministrativa).

Se consideriamo, infatti, le modalità di fruizione del Superbonus, ogni fornitore potrebbe comportarsi in maniera diversa: alcuni richiedono il pagamento, altri accettano la cessione del credito e altri ancora accettano lo sconto in fattura, con più modelli di comunicazione alle Entrate da presentare.

Nelle risposte agli interpelli n. 254 del 15 aprile e 261 del 19 aprile, viene confermato l’orientamento già espresso dalla Direzione regionale delle Entrate della Lombardia (interpello 904-334/2021) secondo cui le spese di coordinamento e organizzazione che sono state affidate al contrante generale non possono essere oggetto di detrazione ai fini del 110%.

La questione viene presentata dal proprietario di un edificio unifamiliare che intende affidare ad un general contractor la realizzazione di una serie di interventi riconducibili tra quelli agevolabili ai fini del Superbonus 110%. In particolare, il general contractor dovrà eseguire e fatturare la progettazione delle opere, procedere con la fatturazione relativa alla realizzazione delle opere nonché fatturare le prestazioni professionali necessarie che saranno eseguite da professionisti incaricati dall’istante.

L’istante rappresenta di aver dato mandato senza rappresentanza al fornitore unico che agisce come contraente generale per pagare le fatture ai professionisti con addebito del relativo importo a suo carico. In pratica, il general contractor, in virtù del predetto mandato, dovrà provvedere al pagamento degli interventi edili nonché delle prestazioni professionali (redazione A.P.E. responsabile dei lavori, asseverazione, visto di conformità, direzione dei lavori, responsabile della sicurezza) e, successivamente, potrà fatturare all’istante il medesimo importo, senza alcun ricarico, applicando lo sconto in fattura ed indicando esplicitamente in fattura la dicitura dei compensi per servizi professionali svolti dal professionista in maniera distinta dall’importo fatturato per i lavori.

Nella documentazione integrativa, il contribuente conferma che il fornitore unico non riceverà alcun compenso né per l’attività di coordinamento svolta, né per lo sconto in fattura applicato, e pertanto non applicherà alcun ricarico rispetto alle prestazioni professionali effettuate da altri soggetti. Il contraente generale, infatti, offre tale servizio per ragioni commerciali, limitando la propria remunerazione ai servizi di progettazione eseguiti direttamente ed esecuzione dei lavori.

Ciò posto, l’istante chiede se possa ricevere da un unico contraente generale sia i servizi di progettazione e realizzazione delle opere con successivo accesso all’opzione dello sconto in fattura, sia gli ulteriori servizi connessi alla realizzazione dei prospettati lavori senza pagamento di sovrapprezzo, accedendo per questi ultimi allo sconto in fattura, in quanto costi detraibili ai fini del Superbonus.

Nella sua risposta, l’Agenzia spiega che il general contractor è una figura “normativamente individuata” nell’ambito del codice degli appalti, mentre nei rapporti tra privati la sua attività è disciplinata “nell’ambito dell’autonomia contrattuale. AI fini del Superbonus 110%, sono agevolabili al 110% tutte le spese caratterizzate da un’immediata correlazione con gli interventi che danno diritto alla detrazione. In questa definizione non rientrano i corrispettivi per attività di mero coordinamento, che sono assimilabili ai compensi riconosciuti all’amministratore di condominio, già oggetto di interpretazione nella circolare n. 30/E/2020.

Posto che il contribuente non dovrà corrispondere alcun compenso al general contractor per l’attività di coordinamento, saranno pacificamente ammessi al 110% i costi direttamente imputabili alla realizzazione dell’intervento, come la progettazione, i servizi di coordinamento in materia di sicurezza e salute, la redazione dell’APE, la direzione lavori e il servizio di responsabile lavori, i compensi pattuiti per la contabilità dell’opera, per l’asseverazione tecnica e di congruità dei prezzi nonché per il rilascio del visto di conformità. Ne deriva che le spese non ammissibili per l’attività di mero coordinamento dovranno esser tenute a parte, magari isolandole dal resto delle spese con una fattura a parte, anche per evitare documenti contenenti spese promiscue ai fini dell’agevolazione in esame.

Nella fattura emessa dal general contractor per riaddebitare all’istante le spese relative ai servizi professionali dovranno essere descritti in modo puntuale i servizi resi e i soggetti che hanno effettuato la prestazione, anche attraverso un’elencazione allegata. Lo schema del mandato senza rappresentanza prevede un rapporto contrattuale diretto tra committente e imprese/professionisti unitamente alla delega in capo al general contractor che anticipa i pagamenti delle varie prestazioni fatturate al committente. Il riaddebito a quest’ultimo soggetto avviene in regime di esclusione Iva ex articolo 15 del DPR 633/1972, come somme anticipate in nome e per conto del cliente.

Nicolò Cipriani – Centro Studi CGN