La riqualificazione energetica di edifici esistenti e la non cumulabilità con altre tipologie di interventi

Rientrano tra le spese per le quali è possibile beneficiare della detrazione relativa al risparmio energetico anche quelle sostenute per la riqualificazione globale degli immobili. Gli interventi che danno diritto al beneficio fiscale sono quelli destinati alla riduzione del fabbisogno di energia primaria necessaria, connessa a un uso standard dell’edificio. Cosa si intende per riqualificazione globale degli immobili? A quanto ammonta il beneficio fiscale? Qual è la compatibilità tra le spese di riqualificazione energetica e quelle inerenti altre tipologie di interventi?

Cosa si intende per riqualificazione globale degli immobili?

Con tale termine si vuole indicare qualsiasi intervento o insieme sistematico di interventi che incide sulla prestazione energetica complessiva dell’edificio comportando il conseguimento dell’indice energetico per la climatizzazione invernale non superiore ai valori definiti dal decreto del Ministro dello Sviluppo economico del 11 marzo 2008.

Questo decreto non indica con precisione le tipologie di lavori richieste per raggiungere tale obiettivo, per questo motivo si può intuire che sia possibile includere qualsiasi lavoro che possa incidere sulla prestazione energetica dell’edificio stesso. Rientrano inoltre anche gli onorari per le prestazioni professionali e le opere provvisionali e accessorie funzionali all’intervento stesso.

A quanto ammonta il beneficio fiscale?

La detrazione spettante per tali spese è del 65% dell’importo totale, considerando un limite massimo di detrazione di 100.000,00 €. All’interno del Modello 730/2021 la spese potranno essere indicate al rigo E61 con il codice intervento n.1.

Compatibilità tra le spese di riqualificazione energetica e quelle inerenti altre tipologie di interventi in esse comprese

Come anticipato precedentemente, l’indice di prestazione energetica richiesto può essere conseguito mediante la realizzazione di diverse tipologie di interventi agevolati.

La riqualificazione energetica globale dell’edificio potrebbe, ad esempio, essere conseguita con la sostituzione di un impianto di climatizzazione invernale e, in aggiunta, la sostituzione di infissi.

Questi due singoli interventi potrebbero beneficiare separatamente di due diverse tipologie di detrazione:

  • la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale (intervento di tipo 4) con detrazione del 65 % su un limite massimo di 60.000,00 €;
  • l’acquisto e la posa in opera di finestre comprensive di infissi (intervento di tipo 12) con detrazione del 50% su un limite massimo di 60.000,00 €.

Se, mediante la sostituzione dell’impianto di climatizzazione e degli infissi, si fosse conseguito un indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale non superiore ai valori richiesti, il contribuente avrebbe potuto decidere di beneficiare della detrazione inerente le spese di “qualificazione energetica dell’edificio” beneficiando della detrazione del 65% su costo integrale dell’intervento.

Qualora si optasse per quest’ultima soluzione, non sarà però possibile far valere autonomamente anche le detrazioni per i lavori specifici, che devono ritenersi compresi nell’intervento più generale.

Non sarà quindi ammessa la compilazione indicante, ad esempio, la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con il codice 1 e, separatamente, le spese per la sostituzione di infissi con il codice 12.

Sarà necessario a tal proposito prestare particolare attenzione in fase di compilazione della Comunicazione ENEA nell’indicare il comma riferito all’intervento corretto in modo da non incorrere in errori durante la compilazione della dichiarazione 730/2021.

Chiara Leschiutta – Centro Studi CGN