Schermature solari e chiusure oscuranti: le novità dell’ENEA

Il legislatore ha confermato la detrazione del 50% per le spese sostenute negli anni d’imposta 2020 e 2021 in merito alle schermature solari e alle chiusure oscuranti, intervento che viene annoverato nell’insieme dei lavori volti alla riqualificazione energetica, che consentono al contribuente l’accesso al c.d. “Ecobonus”. Vediamo nel dettaglio di cosa si tratta.

Sono agevolabili le spese concernenti l’acquisto e la posa  in opera di schermature solari esterne e/o chiusure tecniche mobili oscuranti elencate nell’allegato M del Decreto Legislativo n° 311 del 29 dicembre 2006.

Cosa intendiamo per schermature solari o chiusure oscuranti?

Parliamo di sistemi di oscuramento o copertura che, applicati all’esterno di una superficie vetrata trasparente, permettono una gestione controllata dei parametri energetici ai fini una maggiore efficienza energetica che si traduce in un risparmio per il contribuente.

Nella tabella sottostante, si è ritenuto opportuno distinguere le principali tipologie di schermature solari e chiusure oscuranti:

Ai fini della detraibilità dell’intervento, le schermature devono essere:

  • applicate in modo solidale con l’involucro edilizio e non liberamente montabili o smontabili dall’utente;
  • a protezione di una superficie vetrata;
  • installate all’interno o all’esterno della superficie vetrata.

Quali sono le spese ammissibili?

Le spese per le quali è ammessa la detrazione del 50% fino ad un limite massimo di 60.000 euro per unità immobiliare, sono indicate all’art. 5 del Decreto Ministeriale del 6 agosto 2020 e riguardano:

  • la fornitura e la posa in opera di schermature solari e/o chiusure oscuranti;
  • l’eventuale smontaggio e dismissione di analoghi sistemi preesistenti;
  • la fornitura e la messa in opera di meccanismi automatici di regolazione e controllo delle schermature;
  • le prestazioni professionali (produzione della documentazione tecnica necessaria, direzione dei lavori etc.);
  • le opere provvisionali e accessorie.

Tale beneficio fiscale è riconosciuto a tutti i contribuenti che:

  • sostengono le spese di riqualificazione energetica;
  • risultano titolari di un diritto reale sull’immobile interessato dall’intervento.

Diviene opportuno precisare che l’immobile deve essere “esistente”, ossia accatastato o con richiesta di accatastamento in corso, e in regola con il pagamento di eventuali tributi.

Inoltre, devono essere rispettate le pertinenti norme nazionali e locali vigenti in materia urbanistica, edilizia, di efficienza energetica e di sicurezza (impianti, ambiente, lavoro).

Va opportunamente puntualizzato che in merito alle spese sostenute negli anni 2020 e 2021, il contribuente in alternativa all’utilizzo diretto della detrazione fiscale, può optare:

  • per lo sconto in fattura;
  • per la cessione del credito.

In merito, invece, alla documentazione di tipo tecnico e amministrativo da presentare per usufruire della detrazione, si rimanda all’articolo Detrazione per l’acquisto di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili.

Enrico Cusin – Centro Studi CGN