Visto di congruità e conformità dei dati finanziari, le linee guida dei commercialisti

È stato pubblicato il documento Linee guida per il rilascio del visto di conformità e del visto di congruità sull’informativa finanziaria aziendale da parte dei Commercialisti a cura del CNDCEC e della FNC. Si tratta di linee guida che dovranno essere applicate dai commercialisti, in qualità di professionisti neutrali e indipendenti, per assicurare ai terzi un’informativa finanziaria affidabile, significativa e completa.

È un documento che sintetizza il lavoro di un laborioso processo di armonizzazione e adeguamento della normativa europea in materia di valutazione del merito creditizio, concessione e gestione dei crediti. Il CNDCEC, in ottemperanza al ruolo affidato dal legislatore per quanto concerne la verificazione in merito all’attendibilità dei bilanci e di ogni altro documento contabile delle imprese (ex art. 1, comma secondo, lettera d) del D.Lgs. 139/2005), ha inteso disciplinare con il documento in commento il processo operativo ritenuto necessario per il rilascio di un:

  1. visto di conformità per l’informativa finanziaria storica e corrente (backwardlooking information);
  2. visto di congruità per quella prospettica (forwardlooking information).

La valutazione professionale dei commercialisti costituisce un essenziale punto di partenza affinché gli organi deputati possano assumere decisioni che coinvolgano interessi economici e valutazione di rischi.

Il documento è suddiviso in tre parti:

  • Parte prima ‐ Introduzione e postulati generali
  • Parte seconda – Protocollo operativo
  • Parte terza – Allegati.

Dopo un’introduzione di carattere generale contenuta nella prima parte finalizzata a circoscrivere il contesto normativo e operativo di riferimento e a declinare i postulati generali dell’attività di assurance in oggetto, la parte seconda delinea un protocollo operativo per le tre diverse procedure proposte:

  • semplificata per le piccole imprese che redigono il bilancio in forma abbreviata ai sensi dell’art. 2435 bis del Codice civile ma comunque obbligate ai sensi dell’art. 2477 del Codice civile alla nomina dell’organo di controllo societario;
  • ordinaria per le piccole imprese obbligate alla presentazione del bilancio in forma ordinaria;
  • e infine avanzata per le imprese di media e grande dimensione.

La parte terza completa il documento con gli allegati necessari al rilascio dei visti di conformità e congruità da parte del commercialista incaricato.

Si tratta di “un’evoluzione regolamentare sotto certi aspetti epocale” ha commentato il presidente del CNDCEC, Massimo Miani, che “comporterà necessariamente una sorta di vera e propria “rivoluzione culturale” per tutti gli operatori economici coinvolti, in primis le banche e le imprese, ma anche i professionisti”. I consiglieri nazionali dei commercialisti delegati alla Finanza aziendale, Maurizio Grosso e Lorenzo Sirch, hanno precisato che “Tutto avverrà secondo un approccio, metodologie e metriche non più esclusivamente basate su set di dati storici o derivanti da mere estrapolazioni puntuali di dati storici, ma strutturate su analisi e valutazioni di tipo prospettico, che richiedono di considerare esplicitamente anche la dimensione rischio che caratterizza il futuro (c.d. forward-looking approach).”

Nicolò Cipriani – Centro Studi CGN