Decreto Semplificazioni, novità in materia di Superbonus 110%

Il Decreto Semplificazioni introduce importanti novità per quanto concerne il Superbonus 110%, prevedendo un alleggerimento della procedura amministrativa che si pone la finalità di favorire gli interventi edili.

In particolare l’art. 33 del DL 31.5.2021 n. 77 (c.d. DL “Semplificazioni”), modificando l’art. 119 del DL 34/2020, ha previsto le seguenti novità che impattano sul Superbonus del 110% stabilendo che:

  • gli interventi volti all’eliminazione delle barriere architettoniche possono essere “trainati” nel Superbonus anche se effettuati congiuntamente agli interventi “trainanti” di miglioramento sismico e non solo se effettuati congiuntamente agli interventi “trainanti” di efficienza energetica;
  • per gli interventi da realizzare, salvo soltanto quelli di demolizione e ricostruzione, è sufficiente la CILA, senza che sia necessaria quindi l’attestazione della regolarità dell’immobile;
  • per gli immobili delle ONLUS, ODV e APS, il tetto massimo di spesa su cui calcolare la detrazione osserva nuove modalità di calcolo (nuovo comma 10 bis del D.L. 34/2020).

La prima novità riguarda gli interventi finalizzati all’eliminazione delle barriere architettoniche (ex art. 16-bis co. 1 lett. e) del TUIR) che possono beneficiare del Superbonus al 110%. Gli interventi in questione sono agevolabili con il Superbonus al 110% se eseguiti congiuntamente, oltre che ad uno degli interventi “trainanti” di efficienza energetica di cui al co. 1 dell’art. 119 del DL 34/2020, anche agli interventi “trainanti” di miglioramento sismico di cui ai co. 1-bis – 1-septies dell’art. 16 del DL 63/2013 (c.d. “sismabonus”).

Per gli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche “trainati”:

  • dai lavori di riqualificazione energetica, è necessario ottenere il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio (co. 3 dell’art. 119 del DL 34/2020);
  • dagli interventi antisismici, non è necessaria la riduzione della classe di rischio sismico dell’edificio e nemmeno il miglioramento di classe energetica.

La seconda novità riguarda il titolo abilitativo che consente la realizzazione degli interventi legati al Superbonus del 110%. Il nuovo co. 13-ter dell’art. 119 del DL 34/2020 prevede la possibilità di avviare i lavori inerenti il 110% con la sola presentazione della CILA (comunicazione di inizio lavori asseverata), alla stregua di interventi manutenzione straordinaria. Restano esclusi dalla CILA gli interventi effettuati in un contesto di demolizione e ricostruzione dell’edificio. Si tratta di un’innovazione di non poco conto, in quanto la CILA è una mera comunicazione che non prende in considerazione il curriculum dell’immobile, limitandosi alla legittimità del titolo abilitativo che ne ha consentito la costruzione, sorvolando sugli eventuali abusi avvenuti nel corso del tempo. La ratio è quella di agevolare gli interventi limitandosi a verificare lo stato di legittimità degli immobili, anche se viene precisato che resta impregiudicata ogni valutazione circa la legittimità dell’immobile oggetto di intervento.

L’ultima novità riguarda le ONLUS di cui all’art. 10 del DLgs. 460/97, le organizzazioni di volontariato (ODV) iscritte nei registri e le associazioni di promozione sociale (APS) iscritte nei registri:

  • che svolgono attività di prestazione di servizi socio-sanitari e assistenziali;
  • i cui membri del Consiglio di Amministrazione non percepiscono alcun compenso o indennità di carica;
  • che sono in possesso di immobili nelle categorie catastali B/1, B/2 e D/4, a titolo di proprietà, nuda proprietà, usufrutto o comodato d’uso gratuito regolarmente registrato in data certa anteriore all’1.6.2021).

Per i suddetti soggetti del Terzo settore con le sopraelencate caratteristiche viene stabilito che il “limite di spesa ammesso alle detrazioni di cui al presente articolo, previsto per le singole unità immobiliari, è moltiplicato per il rapporto tra la superficie complessiva dell’immobile oggetto degli interventi di efficientamento energetico, di miglioramento o di adeguamento antisismico previsti ai commi 1, 2, 3, 3-bis, 4, 4-bis, 5, 6, 7 e 8, e la superficie media di una unità abitativa immobiliare, come ricavabile dal Rapporto Immobiliare pubblicato dall’Osservatorio del Mercato Immobiliare dell’Agenzia delle Entrate ai sensi dell’articolo 120-sexiesdecies del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385”.

Si tratta di una norma criptica che possiamo provare a semplificare prendendo ad esempio una Onlus che intenda sostituire l’impianto di climatizzazione invernale con un impianto di riscaldamento a pompa di calore, relativamente ad un immobile destinato a casa di cura per anziani e avente una superficie di mille metri quadrati. È probabile che tale valore debba essere rapportato alla superficie media di un’unità abitativa, tenendo presente il dato a livello regionale. In assenza di puntuali indicazioni, consideriamo il dato nazionale che individua in Italia un valore medio di circa 117metri quadrati. Posto che il limite di spesa è pari a 30mila euro per l’impianto di riscaldamento a pompa di calore, il conteggio dovrebbe portare a un limite di spesa di circa 256mila euro che si sviluppa dividendo 1.000 per 117 e moltiplicandolo per 30mila. Su questo specifico punto si attendono chiarimenti circa il corretto criterio di calcolo.

Nicolò Cipriani – Centro Studi CGN