Decreto Sostegni bis: nuove mensilità di Reddito di Emergenza

Con il Decreto Sostegni bis vengono introdotte ulteriori quattro quote di Reddito di Emergenza per le mensilità di giugno, luglio, agosto e settembre 2021. Possono beneficiarne le famiglie in difficoltà economica a causa del Coronavirus che non hanno potuto fruire di altri bonus emergenziali. Riepiloghiamo requisiti, casi di esclusione, importi e modalità di presentazione della domanda.

Il Decreto Sostegni bis, decreto legge n. 73 del 25 maggio 2021, ha disposto attraverso l’articolo 36 un’estensione delle mensilità richiedibili in materia di Reddito di Emergenza (di seguito REm).

Il precedente Decreto Sostegni, decreto legge n. 41 del 22 marzo 2021, reintroduceva la prestazione REm come strumento per contrastare il disagio economico conseguente all’emergenza epidemiologica Covid-19 e prevedeva la possibilità di richiedere inizialmente entro il 30 aprile 2021 e successivamente, prorogando la scadenza, entro il 31 maggio 2021, tre nuove mensilità di REm per i mesi di marzo, aprile e maggio 2021.

L’articolo 36 del Decreto Sostegni bis estende il beneficio per altre quattro mensilità dando la possibilità agli aventi diritto di richiedere entro il 31 luglio 2021, attraverso una nuova domanda REm, l’agevolazione per i mesi di giugno, luglio, agosto e settembre 2021.

Requisiti di accesso alle mensilità di giugno-settembre 2021

Per poter beneficiare di queste nuove quattro mensilità è necessario che il nucleo familiare rispetti cumulativamente i seguenti requisiti:

  • Il richiedente deve essere residente in Italia;
  • NOVITÀ Il reddito familiare, nel mese di aprile 2021, determinato secondo il principio di cassa, deve essere inferiore all’ammontare del beneficio di cui all’art. 82, comma 5 del decreto-legge n. 34/2020. Per i nuclei in locazione tale soglia viene incrementata di un dodicesimo del valore annuo del canone di locazione dichiarato ai fini ISEE;
  • Il valore ISEE deve essere inferiore a 15.000 €;
  • Il patrimonio mobiliare familiare, facendo riferimento al 31 dicembre 2020, deve essere inferiore a:
    • 000 €;
    • + 5.000 € per ogni componente successivo al primo

fino ad un massimo di 20.000 €. Tale massimale solo nella casistica in cui nel nucleo sia presente una persona con disabilità o non autosufficienza viene incrementato di 5.000 €;

  • Nessun componente del nucleo deve:
    • aver percepito o percepire l’indennità inserita nell’articolo 10 dello decreto-legge n. 41 del 22 marzo 2021;
    • essere titolare di pensione diretta o indiretta ad eccezione dell’assegno ordinario di invalidità;
    • essere titolare di un rapporto di lavoro dipendente la cui retribuzione lorda sia superiore all’importo del beneficio;
    • essere percettore di Reddito/Pensione di Cittadinanza, ovvero delle misure aventi finalità analoghe di cui all’articolo 13, comma 2, del decreto-legge n. 4 del 2019.

NOVITÀ ex percettori Naspi e DIS-COLL

Il Decreto Sostegni prevedeva la possibilità per coloro che avevano terminato tra il 1° luglio 2020 e il 28 febbraio 2021 le prestazioni NASpI o DIS-COLL di poter accedere al beneficio REm per le mensilità di marzo, aprile e maggio 2021 anche in assenza di tutti i requisiti e con un valore ISEE inferiore a 30.000 €.

Il Decreto Sostegni bis annulla questa possibilità e tali soggetti dovranno per le mensilità da giugno a settembre rispettare i requisiti standard di accesso al beneficio.

L’azione del Decreto Sostegni bis per quanto riguarda i percettori di Naspi si concentra, attraverso l’articolo 38, sul versante dell’importo erogato come indennità di disoccupazione sospendendo il meccanismo di riduzione progressiva del beneficio previsto dall’art. 4, comma 3, del decreto legislativo n. 22/2015 fino al 31 dicembre 2021.

Domanda ed importi

Le quattro nuove mensilità corrispondenti ai mesi di giugno, luglio, agosto e settembre 2021 devono essere richieste attraverso una nuova domanda da presentare entro il 31 luglio 2021.

Gli importi rimangono invariati rispetto a quanto previsto nell’art. 82, comma 5 del decreto-legge n. 34/2020 ossia sono pari a 400 € moltiplicati per il parametro della scala di equivalenza che varia in base al numero e alle caratteristiche (maggiorenne, minorenne, presenza disabilità) dei componenti del nucleo.

L’importo massimo del beneficio corrisponde a 800 € incrementato a 840 € nel caso di nuclei con componenti in condizioni di disabilità grave o non autosufficienza.

Marica Isola – Centro Studi CGN