La sospensione della copertura delle perdite d’esercizio nel bilancio 2020

L’art. 6 del Decreto Liquidità, convertito dalla legge di Bilancio 2021, ha disposto la sospensione temporanea della copertura delle perdite generate dal reddito di impresa alla data del 31 dicembre 2020. Le disposizioni agevolative operano per le Spa, Srl, Sapa e Società cooperative.

La normativa transitoria, sterilizzando la perdita di esercizio in corso al 31 dicembre 2020, prevede la disapplicazione temporanea delle norme del Codice Civile di cui agli articoli:

  • 2446, cc 2, 3 e 2482-bis, cc 4, 5, 6: qualora il capitale sia diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, gli amministratori o il consiglio di gestione, e nel caso di loro inerzia il collegio sindacale ovvero il consiglio di sorveglianza, devono senza indugio convocare l’assemblea per gli opportuni provvedimenti. Se entro l’esercizio successivo la perdita non risulta diminuita a meno di un terzo, l’assemblea ordinaria o il consiglio di sorveglianza che approva il bilancio di tale esercizio deve ridurre il capitale in proporzione delle perdite accertate. In mancanza gli amministratori e i sindaci o il consiglio di sorveglianza devono chiedere al tribunale che venga disposta la riduzione del capitale in ragione delle perdite risultanti dal bilancio. Il tribunale provvede, sentito il pubblico ministero, con decreto soggetto a reclamo, che deve essere iscritto nel registro delle imprese a cura degli amministratori.
  • 2447 e 2482-ter: se, per la perdita di oltre un terzo del capitale, questo si riducesse al disotto del minimo stabilito dall’articolo 2327, gli amministratori o il consiglio di gestione e, in caso di loro inerzia, il consiglio di sorveglianza devono senza indugio convocare l’assemblea per deliberare la riduzione del capitale ed il contemporaneo aumento del medesimo ad una cifra non inferiore al detto minimo, o la trasformazione della società.
  • 2484 (n.4) e 2545-duodecies: le società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata si sciolgono per la riduzione del capitale al disotto del minimo legale, salvo quanto è disposto dagli articoli 2447e 2482-ter.

La normativa prevede la temporanea sospensione per un periodo massimo di 5 anni per la messa in atto dei provvedimenti di copertura o di ricapitalizzazione. Questo significa che, per le sole perdite presenti in bilancio al 31 dicembre 2020, gli amministratori avranno tempo fino al 2026 per poter adempiere alla disciplina prevista dal Codice Civile. Il Consiglio del Notariato si è espresso nella definizione di sterilizzazione della perdita, ritenendo che la stessa debba intendersi per intero senza lo scomputo di eventuali riserve disponibili. Il Consiglio nazionale del notariato con lo Studio 88-2021 ha espresso un’interpretazione estensiva alla norma, allargando la sterilizzazione anche a quelle perdite maturate negli esercizi precedenti e risultanti dal bilancio relativo all’esercizio in corso al 31.12.2020. Con questa chiave di lettura si vuol dar maggior chiarezza ed uguaglianza di trattamento per tutte quelle società il cui esercizio non coincide con l’anno solare.

La disposizione transitoria non richiede che la natura della perdita d’esercizio derivi da una diretta correlazione causa-effetto dell’epidemia Covid-19; infatti, la sterilizzazione della perdita può essere applicata indipendentemente dall’origine della stessa, ovvero dalla gestione caratteristica o da altre cause. La ratio della normativa non pone l’attenzione sulla natura della perdita, ma sulle difficoltà che la società potrebbe incontrare nel reperire i fondi finanziari necessari per ripianare e ricostituire il capitale sociale nel 2021.

Un ulteriore aspetto agevolativo della normativa di cui all’art. 6 del Decreto Liquidità prevede che la perdita d’esercizio 2020 potrà in ogni caso essere ripianata anche prima del quinquennio di sospensione e comunque non concorrerà alla determinazione del superamento della soglia minima del capitale sociale in presenza di perdite che potrebbero sorgere negli anni successivi ovvero dal 2021 al 2025 (quest’ultime non oggetto della disposizione transitoria).

Infine, nonostante non sia necessario alcun adempimento preventivo da parte degli amministratori e della compagine sociale, è necessario che l’applicazione della sterilizzazione della perdita venga espressamente indicata nella nota integrativa in appositi prospetti dove si evinca l’origine e le movimentazioni intervenute nell’esercizio.

Sonia Tedesco – Centro Studi CGN